IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Ancona 
 
  Visto l'art. 2 comma 7 della legge n. 537/1993; 
  Visto l'art. 4 del D.P.R n. 342/1994, che attribuisce  agli  Uffici
provinciali del lavoro  le  funzioni  amministrative  in  materia  di
determinazione  delle   tariffe   minime   per   le   operazioni   di
facchinaggio,  funzioni  precedentemente  svolte  dalle   Commissioni
provinciali di disciplina dei lavori di  facchinaggio,  soppresse  ai
sensi del predetto D.P.R, all'art. 8; 
  Vista la lettera circolare del Ministero del  lavoro  e  previdenza
sociale Direzione generale dei  raporti  di  lavoro  -  Div  V  -  n.
25157/70,  inerente  il   Regolamento   sulla   semplificazione   dei
procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe; 
  Visto il D.M 7 novembre 1996 n. 687 che  ha  unificato  gli  uffici
periferici del  Ministero  del  lavoro  nelle  D.P.L,  attribuendo  i
compiti gia' svolti dall'UPLMO al Servizio politiche del lavoro della
predetta Direzione; 
  Vista la circolare del Ministero del lavoro  -  Direzione  generale
dei rapporti di lavoro n. 39 del 18 marzo 1997; 
  Sentite  le  parti  istituzionali,  sindacali  e  datoriali  e  dei
lavoratori di  cui  alla  citata  circolare  39/1997  nelle  riunioni
svoltesi il 23 giugno 2011 e 5 luglio 2011, presso la DPL di Ancona; 
  Visto il precedente tariffario per  i  lavori  di  facchinaggio  in
vigore dal 6 giugno 2008; 
  Richiamato il doveroso rispetto dell'art. 7, comma  4  del  decreto
Milleproroghe, del 31 dicembre 2007, n. 248, il quale prevede che  in
presenza di una pluralita' di  contratti  collettivi  della  medesima
categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricompresse
nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria  applicano
ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge
3  aprile  2001,  n.  142,  trattamenti  economici  complessivi   non
inferiori a quelli dettai dai contratti  collettivi  stipulati  dalle
organizzazioni   datoriali   e   sindacali   comparativamente    piu'
rappresentative a livello nazionale nella categoria; 
  Considerati i seguenti indicatori economici; 
    1) lo scostamento in percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati  che  risulta  pari  al
5,3% (7% - 1,7% gia' calcolato come previsione 2008) per  il  periodo
dal 2008 al 2011; 
    2) il tasso di inflazione programmato che per l'anno 2011 e' pari
al 1,5 cosi' come previsto dal D.P.E.F; 
 
                              Decreta: 
 
  La tariffa minima oraria delle operazioni di facchinaggio, eseguiti
in economia, e' determinata in euro 17,689 per il biennio 2011/2012. 
  Il tariffario minimo di facchinaggio, per il biennio 2011/2012,  e'
fissato nella misura risultante dall'allegato prontuario. 
 
    Ancona, 27 luglio 2011 
 
                                      Il direttore provinciale: Musio