IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 
  Vista  la  legge  14  luglio  1957,  n.  594  recante:  «Norme  sul
collocamento obbligatorio dei centralinisti  telefonici  ciechi»  che
all'art. 2, comma 1, istituisce presso  il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali un albo  professionale  nazionale  nel  quale
vengono iscritti i minorati della vista abilitati  alla  funzione  di
centralinista telefonico; 
  Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113 recante: «Aggiornamento  della
disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto  di  lavoro  dei
centralinisti non vedenti» ed in  particolare  gli  articoli  1  e  2
relativi rispettivamente, alla formazione dell'Albo professionale dei
centralinisti privi della vista ed alla abilitazione alla funzione di
centralinista; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante: «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino   degli   enti   previdenziali»,   in
particolare  l'art.   45,   comma   12,   che   dispone:   «Ai   fini
dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro  del
lavoro e della  previdenza  sociale  con  proprio  decreto  individua
qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee
al collocamento dei lavoratori non vedenti»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
10 gennaio 2000 recante «Individuazione di qualifiche equipollenti  a
quella   di   centralinista   telefonico   non   vedente,   ai   fini
dell'applicazione della legge 29  marzo  1985,  n.113,  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17  maggio  1999,
n. 144» che all'art. 3 prevede  che  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate ulteriori
qualifiche equipollenti a  quella  di  centralinista  telefonico  non
vedente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali il 15 giugno 2010 con il quale  e'  stato  recepito
l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile  2010
riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo
2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale,  a
norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226; 
  Vista la circolare n.  101  del  30  dicembre  2010  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avente ad  oggetto:
«Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine  e
grado per l'anno scolastico 2011/2012» ed, in particolare  l'Allegato
3 «Tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali  di
cui all'Accordo in Conferenza  Stato-Regioni  29  aprile  2010  ed  i
diplomi di qualifica triennale degli istituti  professionali  secondo
il previgente ordinamento» che  riconduce  alla  nuova  qualifica  di
operatore  amministrativo  segretariale  il  diploma   di   qualifica
professionale di centralinista telefonico non vedente; 
  Ritenuto di estendere ai soggetti non  vedenti  che  conseguono  il
diploma di  operatore  amministrativo  segretariale  ai  sensi  della
vigente normativa sulla  istruzione  e  formazione  professionale  la
stessa  tutela  normativa  oggi  riconosciuta  ai  centralinisti  non
vedenti dalla legge 29 marzo 1985, n. 113 iscritti nell'apposito Albo
nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Equipollenza della qualifica di operatore amministrativo segretariale
                a quella di centralinista telefonico 
 
  1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo  1985,  n.113  la
qualifica di operatore amministrativo  segretariale  e'  riconosciuta
equipollente a quella di centralinista telefonico non vedente. 
  2. Ai fini del conseguimento della qualifica equipollente di cui al
presente articolo e ai fini  dell'iscrizione  all'Albo  professionale
nazionale, restano ferme le disposizioni di cui alla citata legge  n.
113/85. 
    Roma, 11 luglio 2011 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi