IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»;  
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11  e  12,
con i quali sono stati dettati,  rispettivamente,  i  principi  ed  i
criteri direttivi generali cui  devono  essere  informati  i  decreti
legislativi di attuazione  della  delega,  nonche'  quelli  specifici
concernenti il finanziamento delle funzioni  di  comuni,  province  e
citta' metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia di  entrata  e
di spesa degli enti locali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  recante
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4,  del  citato  decreto
legislativo n. 23 del  2011,  il  quale  attribuisce  ai  comuni  una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la cui
percentuale deve essere fissata, nel rispetto dei  saldi  di  finanza
pubblica,    in    misura    finanziariamente    equivalente     alla
compartecipazione del due  per  cento  al  gettito  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche; 
  Rilevato che il predetto articolo 2, comma 4, assume a riferimento,
ai fini dell'attribuzione ai singoli comuni  della  compartecipazione
all'imposta  sul  valore  aggiunto,  il  territorio  su  cui  si   e'
determinato il consumo che ha  dato  luogo  al  prelievo  e  dispone,
inoltre, che l'assegnazione di tale  compartecipazione,  in  sede  di
prima applicazione ed in  attesa  della  determinazione  del  gettito
dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per comune, avvenga  sulla
base del gettito della citata imposta per provincia, suddiviso per il
numero degli abitanti di ciascun comune;  
  Visto, altresi', l'articolo 14,  comma  10,  dello  stesso  decreto
legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che,  fino
a  quando  non  sono  disponibili  le  informazioni  necessarie   per
assicurare l'assegnazione  della  compartecipazione  all'imposta  sul
valore  aggiunto  sulla  base  del  gettito   per   provincia,   tale
assegnazione avviene, in sede di prima applicazione, sulla  base  del
gettito della medesima  imposta  sul  valore  aggiunto  distinto  per
regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune; 
  Considerato  che  l'importo   finanziariamente   equivalente   alla
compartecipazione del due  per  cento  al  gettito  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, determinato sulla base dei  pertinenti
articoli del capitolo 1023 dello stato  di  previsione  dell'entrata,
rientranti nell'ambito dell'unita' previsionale relativa  al  gettito
derivante dall'attivita' ordinaria  di  gestione,  e'  pari  a  2.889
milioni di euro; 
  Considerato, altresi',  che  il  gettito  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, determinato in base alle previsioni iscritte  sul  capitolo
1203 dello stato di previsione dell'entrata  per  l'anno  finanziario
2011, risultanti  dalla  relativa  tabella  allegata  al  decreto  21
dicembre 2010, recante «Ripartizioni in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013», pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 288 della  Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre
2010, n. 303, al netto delle somme  riscosse  a  mezzo  ruoli,  della
quota spettante all'Unione  europea  a  titolo  di  risorse  proprie,
nonche' di quella riconosciuta alle regioni a  statuto  speciale,  e'
pari a 111.989 milioni di euro; 
  Rilevato, pertanto,  che  la  percentuale  della  compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle  regioni  a
statuto     ordinario,     finanziariamente     equivalente      alla
compartecipazione del due  per  cento  al  gettito  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, e' pari al 2,58 per cento del suddetto
gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2011; 
  Ritenuto, in  sede  di  prima  applicazione,  di  dover  provvedere
all'assegnazione della predetta compartecipazione ai  singoli  comuni
ripartendo il gettito dell'imposta sul valore aggiunto  per  ciascuna
regione,  utilizzando  i  dati  risultanti  dal   quadro   VT   della
dichiarazione IVA relativa  all'anno  2008,  in  quanto  ultimo  anno
disponibile e statisticamente elaborato, e procedendo alla successiva
suddivisione,  sulla  base  dei  dati  ISTAT,  per  il  numero  della
popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre 2009;  
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 31 maggio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Aliquota  di  compartecipazione  all'imposta  sul   valore   aggiunto
        spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario 
 
  1. Per l'anno 2011, l'aliquota di compartecipazione all'imposta sul
valore  aggiunto,  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, spettante ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, e' determinata in misura pari al  2,58  per  cento
del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno  2011,
calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo  ruoli,  della  quota
spettante all'Unione europea a  titolo  di  risorse  proprie  nonche'
della  compartecipazione  alla  medesima  imposta  riconosciuta  alle
regioni a statuto speciale, in  quanto  finanziariamente  equivalente
alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche.