IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003,  n.  326  che  ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle  finanze  in
data 20  settembre  2004  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma  del
comma 13 dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  agosto  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s. m., relativa alle  norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,   di   amministrazione,
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del  31
dicembre 2009; 
  Vista la circolare del Ministero della sanita' del 18 luglio  1997,
n. 9 "Modalita' di  presentazione  delle  domande  di  autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali"; 
  Visto l'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e s. m.  i.  relativo  alla  redazione  in  doppia  lingua  delle
etichette e del foglio illustrativo dei medicinali; 
  Visto il regolamento della  Commissione  europea  del  24  novembre
2008, n. 1234/2008, relativo all'esame delle variazioni  dei  termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio  di  medicinali  per
uso umano e di medicinali veterinari; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; 
  Visto il comma 4 dell'art. 2, decreto legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274, che modifica l'art. 35  del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, introducendo il comma 1-bis; 
  Vista la determina AIFA del 4 novembre 2008 recante attuazione  del
comma 1-bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
  Vista la determina AIFA  del  18  dicembre  2009  che  modifica  la
determina  del  4  novembre  2008  in  ottemperanza  al   regolamento
1234/2008/CE; 
  Vista  la   "Comunicazione   della   Commissione   -   Orientamenti
concernenti le caratteristiche delle varie  categorie  di  variazioni
dei termini  delle  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  di
medicinali per uso umano e medicinali veterinari",  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 febbraio 2010; 
  Considerata  l'opportunita'  di  estendere   l'applicazione   della
determina AIFA  del  18  dicembre  2009  a  tipologie  di  variazione
precedentemente escluse; 
  Considerato che l'Agenzia italiana del farmaco deve dare attuazione
a  quanto  previsto  dal  comma  1-bis,  dell'art.  35  del   decreto
legislativo del 24 aprile 2006, n. 219; 
  Considerato che il disposto non si applica ai medicinali omeopatici
e ai medicinali di origine  vegetale  tradizionali  soggetti  ad  una
procedura semplificata di registrazione; alle variazioni IB  e  IA IN
relative alle modifiche di "quality" (gruppo B) di medicinali,  quali
radio farmaci, biologici/biotecnologici, vaccini, tossine,  sieri  ed
allergeni, autorizzati con procedura nazionale;  alle  variazioni  di
tipo II e alle variazioni di tipo I ad esse afferenti nei casi in cui
queste siano inserite in un "grouping" o in  un  "worksharing";  alle
variazioni nelle quali si configuri una  aggiunta  di  confezione  ed
alle variazioni che richiedono un intervento organico sul testo degli
stampati laddove  non  esista  un  testo  di  riferimento  in  lingua
italiana emesso da un'autorita' competente; 
  Tenuto  conto  che  e'  possibile  l'annullamento   d'ufficio   del
provvedimento formatosi tacitamente,  rimanendo  di  fatto  salvo  il
diritto  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  di  agire  in  via  di
autotutela, a norma delle vigenti leggi, poiche' anche se decorrono i
termini previsti,  il  silenzio  assenso  non  sana  gli  errori  del
richiedente  ne'  esclude  la  responsabilita'   anche   penale   del
produttore e del titolare dell'A.I.C.; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  A partire dal  1°  gennaio  2010  l'Agenzia  italiana  del  farmaco
applica, alle domande di variazione dei termini di una autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di  medicinali,   presentate   secondo
procedura  nazionale,  di  mutuo  riconoscimento  e  decentrate,   il
regolamento (CE) n. 1234/2008 ed, ai sensi del comma 1-bis  dell'art.
35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s. m., adotta una
procedura  di  silenzio  assenso  per  il   rilascio   del   relativo
provvedimento amministrativo. 
  Per le variazioni  minori  di  Tipo  IA,  IA IN  ,  IB  e  relativi
"grouping", ai fini di cui all'art. 11 del predetto regolamento (CE),
in caso di valutazione positiva  dell'AIFA  o  del  Reference  Member
State, comprovata dalla mancata adozione da parte dell'Agenzia di  un
provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti
i termini previsti dal regolamento, potra' dare corso  alla  modifica
e/o assumerla come approvata.