IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche  ed
integrazioni, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici», e
in particolare l'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002,
n. 166, ed ora trasfuso nell'art.  128  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163  -  che  pone  a  carico  dei  soggetti  indicati
all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti  e
Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi,  l'obbligo  di
trasmettere a questo Comitato i programmi  triennali  dei  lavori  di
singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti  annuali
per  la  verifica  della  loro   compatibilita'   con   i   documenti
programmatori vigenti; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Riordino  della  legislazione   in   materia
portuale», che ha istituito, nei maggiori porti  nazionali,  compreso
il porto della Spezia, le autorita' portuali: 
  qualificandole come dotate di  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico e di autonomia amministrativa, di  bilancio  e  finanziaria,
con i limiti previsti dalla legge stessa; 
  prevedendo che la relativa gestione patrimoniale e finanziaria  sia
disciplinata con regolamento di contabilita',  approvato  dall'allora
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con  l'allora
Ministro del tesoro; 
  individuandone le competenze - da esercitare  nella  circoscrizione
territoriale di competenza - nelle attivita' di: 
  indirizzo, programmazione, coordinamento,  promozione  e  controllo
delle operazioni portuali e  delle  altre  attivita'  commerciali  ed
industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di
ordinanza, anche in riferimento  alla  sicurezza  rispetto  a  rischi
d'incidenti connessi a tali attivita' ed alle  condizioni  di  igiene
del lavoro; 
  manutenzione  ordinaria  e   straordinaria   delle   parti   comuni
nell'ambito portuale, ivi compresa quella  per  il  mantenimento  dei
fondali,  previa  convenzione  con  l'allora  Ministero  dei   lavori
pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi  all'uopo  disponibili
sullo stato di previsione della medesima Amministrazione; 
  affidamento e controllo delle attivita' dirette  alla  fornitura  a
titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale; 
    stabilendo che le autorita' portuali non possono esercitare,  ne'
direttamente ne' tramite la partecipazione  di  societa',  operazioni
portuali ed attivita' ad esse strettamente  connesse  e  che  possono
costituire  ovvero  partecipare  a   societa'   esercenti   attivita'
accessorie o strumentali rispetto ai compiti  istituzionali  affidati
alle autorita' medesime, anche  ai  fini  della  promozione  e  dello
sviluppo  dell'intermodalita',   della   logistica   e   delle   reti
trasportistiche; 
    stabilendo altresi' che le opere  di  grande  infrastrutturazione
nei porti di rilevanza  economica  internazionale  e  nazionale  sono
finanziate  con  fondi  statali,  ai  quali  possono  aggiungersi   o
sostituirsi finanziamenti regionali, comunali o di autorita' portuali
e che, in particolare, le opere realizzate dalle  autorita'  portuali
possono essere da queste finanziate con imposizione di soprattasse  a
carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure con l'incremento  dei
canoni di concessione; 
    stabilendo che il Presidente ha la rappresentanza  dell'Autorita'
portuale; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha recato finanziamenti
per la realizzazione d'interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati, ivi compresi -  tra  l'altro  -  aree  e  specchi
d'acqua marittimi, e che ha individuato, tra le aree industriali e  i
siti ad alto rischio ambientale, il sito di «Pitelli», inclusivo  del
porto della Spezia, perimetrato da  ultimo  con  decreto  dell'allora
Ministro dell'ambiente 27 febbraio 2001 (G.U. n. 118/2001); 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito  dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e recante «Proroga di termini previsti
da disposizioni  legislative  e  di  interventi  urgenti  in  materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», che  all'art.
2, comma 2-undecies, stabilisce  che  le  revoche  di  fondi  statali
trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali di cui  al  precedente
comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati  alle
Autorita' portuali per il finanziamento di opere in  scali  marittimi
da esse amministrati ricompresi in  siti  di  bonifica  di  interesse
nazionale ai sensi dell'art. 1 della sopra citata  legge  9  dicembre
1998, n. 426; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi  tipo  per  la
redazione  e  la  pubblicazione  dei   programmi   triennali,   degli
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori; 
  Vista la nota 15 febbraio 2011, n. 1809, con la quale il Presidente
della  suddetta  Autorita'  ha  trasmesso  il  Programma  dei  lavori
pubblici relativo al triennio  2011-2013,  corredato  della  relativa
delibera  di  approvazione  del   Comitato   portuale   e   inclusivo
dell'elenco annuale 2011; 
  Vista la nota 4 maggio 2011, n. 58961, con la  quale  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato  ha  comunicato  di  non  aver  osservazioni  da
formulare in merito al suddetto  Programma,  fermo  restando  che  lo
stesso  potra'  trovare  attuazione  nei   limiti   delle   effettive
disponibilita'; 
  Considerato, in linea generale, che i  documenti  programmatori  di
riferimento per la verifica di compatibilita' prevista dall'art.  128
del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  sono  da  individuare   nei
documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per  la  formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  e  nelle  leggi
pluriennali di spesa, nonche' negli eventuali programmi comunitari  e
nazionali concernenti lo specifico comparto; 
  Su proposta del Presidente dell'Autorita' portuale della Spezia; 
 
                             Prende atto 
 
che il Programma triennale 2011-2013  dell'Autorita'  portuale  della
Spezia, approvato con delibera  del  Comitato  portuale  29  dicembre
2010, n. 25, comprende - secondo le indicazioni di cui al decreto del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  9  giugno  2005  -
interventi  riconducibili   alle   tipologie   «nuove   costruzioni»,
«manutenzioni straordinarie» e «altro»; 
che il suddetto Programma prevede la realizzazione di 14  interventi,
del costo complessivo di 225,3 milioni di euro,  imputato  per  117,3
milioni di euro a carico delle disponibilita'  relative  all'anno  in
corso, per  31,3  milioni  di  euro  a  carico  delle  disponibilita'
previste per l'anno 2012 e per 76,7 milioni di euro  a  carico  delle
disponibilita' previste per l'anno 2013; 
che,  in  particolare,  la  copertura  del  costo  complessivo  sopra
indicato e' imputata sulle seguenti tipologie di risorse: 
  quanto a 123,1 milioni di euro,  su  «entrate  aventi  destinazione
vincolata per legge» provenienti dalla legge 1° agosto 2002, n.  166,
che - tra l'altro - ha previsto l'assegnazione di contributi  per  il
perseguimento del  programma  di  ammodernamento  e  riqualificazione
delle infrastrutture portuali a favore d'interventi  che  sono  stati
individuati con decreto del Ministero di settore; 
  quanto a 59,3 milioni  di  euro,  su  «entrate  acquisite  mediante
contrazione di  mutuo»,  derivanti  da  assunzioni  di  prestiti  che
avranno  caratteristiche  e  struttura  assimilabili  a  quelle   del
prestito  flessibile  di  scopo  e   durata   minima   quindicennale,
comprensiva di un primo  periodo  di  utilizzo  e  di  un  successivo
periodo di ammortamento; 
  quanto a 37,8 milioni  di  euro,  su  «entrate  acquisite  mediante
apporti di capitale privato»; 
  quanto a  5,1  milioni  di  euro,  su  «stanziamenti  di  bilancio»
dell'Autorita',  costituiti  da  quota  parte  dell'avanzo  di  parte
corrente stimato per l'anno 2011; 
che nell'elenco annuale 2011 sono inclusi 7 dei succitati interventi,
del costo complessivo di 117,3 milioni di euro, le cui date di  avvio
dei lavori sono previste, per  la  maggior  parte,  a  decorrere  dal
quarto trimestre del predetto anno 2011 e le cui  date  di  fine  dei
lavori  sono  individuate  dal  secondo  trimestre  2012  al   quarto
trimestre 2013. 
 
                               Esprime 
 
parere  di   compatibilita'   del   Programma   triennale   2011-2013
dell'Autorita' portuale della Spezia con  i  documenti  programmatori
vigenti, fermo restando che la parte di Programma successiva al  2011
trovera' attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio; 
 
                               Invita 
 
l'Autorita' portuale della Spezia a  trasmettere  a  questo  Comitato
l'aggiornamento del Programma per il triennio 2012-2014, corredato da
una relazione che illustri lo stato di attuazione  del  Programma  di
cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali  criticita',  ed
esponga  le  caratteristiche  essenziali  dell'aggiornamento  stesso,
indicando i criteri  adottati  per  l'individuazione  dell'ordine  di
priorita'  degli  interventi  e  evidenziando,  alla  luce  di  detti
criteri, gli eventuali scostamenti rispetto  al  Programma  approvato
con la presente delibera; 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 
  a trasmettere il Programma  triennale  concernente  i  capitoli  di
spesa sui  quali  vengono,  tra  l'altro,  imputati  i  finanziamenti
assegnati  alle  Autorita'  portuali  per  la   realizzazione   degli
interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato  di
disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento; 
  a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche
e criticita' del settore. 
    Roma, 5 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Il segretario: Micciche'