IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 6  della  legge  31  gennaio  1983,  n.  25,  che  nel
prevedere l'estensione a  tutti  i  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica, svolgenti attivita' lavorativa autonoma,  delle  disposizioni
di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive  integrazioni
(assicurazione obbligatoria  dei  medici  contro  le  malattie  e  le
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive)
stabilisce, altresi', che la retribuzione convenzionale  da  assumere
come base per la liquidazione delle rendite sia fissata  annualmente,
con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
previa conferenza di  servizi  con  il  Ministro  della  sanita',  su
proposta del Consiglio di amministrazione  dell'INAIL,  in  relazione
alla media delle retribuzioni iniziali,  comprensive  dell'indennita'
integrativa speciale,  dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica
dipendenti  dalle  strutture  pubbliche,   sentita   la   Federazione
nazionale  dei  Collegi  professionali  dei   tecnici   sanitari   di
radiologia medica; 
  Visto l'art. 20 della legge 28  febbraio  1986,  n.  41,  che,  nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza  di
una  variazione  non  inferiore  al  10  per  cento   rispetto   alla
retribuzione precedentemente stabilita; 
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000,
che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto  dall'anno  2000  e  a
decorrere  dal  1°  luglio  di  ciascun  anno  la   retribuzione   di
riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte  dall'INAIL
ai mutilati ed agli invalidi del  lavoro  relativamente  a  tutte  le
gestioni di appartenenza  dei  medesimi,  e'  rivalutata  annualmente
sulla base della variazione effettiva dei prezzi al  consumo  per  le
famiglie  di  operai  ed  impiegati  intervenuta  rispetto   all'anno
precedente  e  che  tali  incrementi  annuali  verranno   riassorbiti
nell'anno in cui  scattera'  la  variazione  retributiva  minima  non
inferiore al dieci per cento  fissato  all'art.  20  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione  presa  a  base  per
l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20; 
  Visto l'art. 7 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come
convertito nella legge  30  luglio  2010,  n.  122  che  ha  disposto
l'attribuzione  al  Presidente  delle  funzioni  del   Consiglio   di
amministrazione degli Enti di cui al decreto legislativo n. 479/1994; 
  Considerato che  negli  anni  dal  2005  al  2009  le  retribuzioni
accertate  sono  variate,  per  effetto  dei   contratti   collettivi
nazionali di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario  nazionale,
in misura pari al 9,98 per cento, con una variazione quindi inferiore
al  10  per  cento,  e  che  occorre  rideterminare  le  retribuzioni
convenzionali dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi,  da
assumersi a base della liquidazione delle rendite, ai sensi dell'art.
6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  luglio  2010  concernente  la
determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi  a
base per la liquidazione e la rivalutazione delle  rendite  a  favore
dei tecnici di radiologia medica autonomi con  decorrenza  1°  luglio
2010; 
  Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 98  del  18  aprile
2011, nonche' la relazione del Direttore  generale  dell'INAIL  e  la
relazione tecnica della Consulenza statistico  attuariale  dell'INAIL
allegate alla citata determina; 
  Visto  il  parere   della   Federazione   nazionale   dei   Collegi
professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso con
nota del 22 marzo 2011; 
  Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del  28
aprile 2011, n. 55665; 
  Visto  il  parere  della  Direzione  generale   della   Prevenzione
sanitaria del Ministero della salute del 24 maggio 2011, n. 12665; 
  Vista la conferenza di servizi tenuta in data 25 maggio 2011 ove e'
stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze
e  del  Ministero  della   salute   per   l'adozione   del   presente
provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le retribuzioni annue da assumersi a base per la  rivalutazione  ai
sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  e  dell'art.
11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, delle  rendite  a
favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti  da
malattie e da  lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X  e  dalle
sostanze radioattive, e  dei  loro  superstiti,  sono  fissate  nelle
misure e con le decorrenze esposte nel seguito: 
    Eventi anno 2005 e precedenti euro 24.275,25 × 1,0155 = 24.651,52 
    Eventi anno 2006 euro 24.095,79 × 1,0155 = 24.469,27 
    Eventi anno 2007 euro 24.731,53 × 1,155 = 25.114,87 
    Eventi anno 2008 euro 24.521,02 × 1,0155 = 24.901,10 
    Eventi anno 2009, 2010 e 2011 euro 24.514,73 × 1,0155 = 24.894,71