IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del  17  novembre  2009,  presentata  dall'Impresa
DuPont De Nemours Italiana S.r.l. con  sede  legale  in  Milano,  via
Pontaccio 10, diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato CURZATE M68 WG contenente le sostanze attive
cymoxanil e mancozeb; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  ed  il  Centro   Internazionale   per   gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria per l'esame delle  istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva mancozeb, nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 30 giugno  2016  in  attuazione  della  direttiva
2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005; 
  Visto il decreto del 31 agosto 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva cymoxanil, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 31 agosto  2019  in  attuazione  della  direttiva
2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008; 
  Vista la  valutazione  dell'Istituto  sopracitato  in  merito  alla
documentazione   tecnico-scientifica   presentata   dall'Impresa   in
indirizzo a sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 3 maggio 2011 prot. 14328 con la
quale  e'  stata  richiesta  la  documentazione  per  la  conclusione
dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; 
  Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2011 da cui  risulta  che
l'Impresa  DuPont  De  Nemours  Italiana  S.r.l.  ha  presentato   la
documentazione richiesta dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto  CURZATE  M68  WG  fino  al  31
agosto 2019 data  di  scadenza  dell'iscrizione  in  allegato  I  del
decreto legislativo 17  marzo  1995  n.  194  della  sostanza  attiva
cymoxanil; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa DuPont De Nemours Italiana  S.r.l.  con  sede  legale  in
Milano, via Pontaccio 10 e' autorizzata ad immettere in commercio  il
prodotto fitosanitario denominato CURZATE M68 WG con la  composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto, fino a13 l agosto 2019,  data  di  scadenza  dell'iscrizione
della  sostanza  attiva  cymoxanil  nell'Allegato   I   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg l - 2,3 - 3 - 4,6  -
5- 10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: DuPont De  Nemours
(Francia) S.A.S - Cernay, Francia. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14903. 
  E' approvata  quale   parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 luglio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello