IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Vista l'istanza di  Tognini  Renato,  nato  il  29  aprile  1975  a
Sondrio, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli l e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' degli Studi di
Pavia in data 9 luglio 2003; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato che l'interessato ha  inoltre  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio del  22  settembre
2005; 
  Preso atto  che  il  richiedente  ha  presentato  un  attestato  di
partecipazione a un corso presso  la  scuola  della  difesa  di  l  °
livello per l'idoneita' alla difesa d'ufficio, ha dimostrato di  aver
frequentato  un  corso  della  Camera  Tributaria   di   Milano   sul
«contenzioso tributario»; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami  previsti
nella risoluzione del 9 marzo 2009, ha  certificato  l'omologa  della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha l'istante  ha  documentato  di  essere  iscritto
all'«fiustre colegio de Abogados» di Murcia dal 29 settembre 2010; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia  di  percorso  formati
vo, si debba provvedere alla applicazione di una misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
  Considerato che nella conferenza di servizi del 1° aprile 2011,  si
e' ritenuto di non  attribuire  ulteriore  rilevanza  ai  certificati
attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia  in  quanto  tale
formazione verte su materie diverse rispetto a quelle  oggetto  della
misura compensativa stessa; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
 
                              Decreta: 
 
  Al Sig. Tognini Renato, nato il 29 aprile 1975 a Sondrio, cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui
in premessa quale titolo valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
«avvocati». Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della
seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 22 luglio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano