IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Kesapli Dundar, nato a Yalova (Turchia) il
3 agosto 1967, cittadino italiano e turco, diretta  ad  ottenere,  ai
sensi dell'art. 49 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto  legislativo
n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e'  in
possesso, conseguito in Turchia, ai  fini  dell'accesso  all'albo  ed
esercizio in Italia della professione di «Giornalista»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del Testo unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, su indicato cosi' come modificato dalla legge n.  189/2002,  che
prevede l'applicabilita' del  decreto  legislativo  stesso  anche  ai
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si  tratti
di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7  settembre  2005  -  relativa  al
riconoscimento della qualifiche professionali ; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo di  studio
«Lise Diplomasi (licenza liceale)» conseguita il 25 settembre 1986; 
  Preso atto che  l'istante  ha  dimostrato  di  aver  esercitato  la
professione di giornalista come  corrispondente  per  la  Turchia  in
Italia: per la «Lig TV», la «24 Karamel TV» e per l'Agenzia di Stampa
«IHA»; 
  Preso atto altresi'  che,  come  confermato  con  dichiarazione  di
valore pervenuta il 31 marzo 2011 dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara,
in Turchia  per  l'esercizio  della  professione  di  giornalista  e'
necessario possedere determinati requisiti sulla base dell'art. 5 del
Regolamento delle Tessere Stampa, e che  tali  requisiti  sono  stati
documentati dal sig. Kesapli; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 26 maggio 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella Conferenza sopra citata; 
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di giornalista professionista  e  quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante,  e  che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere
misure compensative; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Kesapli Dundar, nato a Yalova (Turchia) il 3  agosto  1967,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale turco  di
«giornalista» quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  dei
«giornalisti  professionisti»  e  l'esercizio  della  professione  in
Italia. 
  Il riconoscimento di cui al precedente articolo e'  subordinato  al
superamento di una prova attitudinale scritta ed orale. 
  Le modalita' di svolgimento  sono  indicate  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
Allegato A. 
  La prova scritta consiste in un esame nelle  seguenti  materie:  1)
(scritta) redazione di un articolo su argomenti di attualita'  scelti
dal candidato tra quelli in numero  non  inferiore  a  sei  (interno,
esteri,  economia-sindacato,  cronaca,   sport,   cultura-spettacolo)
proposti  dalla  Commissione,  nonche'  sulla   base   dell'eventuale
documentazione dalla stessa  fornita;  la  prova  orale  verte  sulle
seguenti materie: 1)  norme  giuridiche  attinenti  all'informazione:
elementi di diritto pubblico; norme civili, penali  e  amministrative
concernenti la stampa; ordinamento  giuridico  della  professione  di
giornalista, 2) diritti, doveri, etica e deontologia professionale. 
 
    Roma, 22 luglio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano