IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
in cui e' previsto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
predisponga gli indirizzi operativi dei  programmi  di  previsione  e
prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso  ed
i piani per  l'attuazione  delle  conseguenti  misure  di  emergenza,
d'intesa con le regioni e gli enti locali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
novembre 2010, registrato alla Corte dei conti in  data  17  novembre
2010, al Reg. n. 19, foglio n. 24, con il  quale  al  Prefetto  dott.
Franco Gabrielli e' stato conferito l'incarico di  capo  Dipartimento
della protezione civile fino alla scadenza del mandato del Governo in
carica e la titolarita' del centro di responsabilita'  amministrativa
n. 13 - Protezione civile, del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
dicembre 1988, recante l'approvazione del programma di  potenziamento
delle  reti  di  monitoraggio  meteo-idropluviometrico  mirato   alla
realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale; 
  Visto il  progetto  per  la  realizzazione  dei  centri  funzionali
approvato nella seduta del 15 gennaio 2002 dal  comitato  tecnico  di
cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267 e al decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri sopra richiamato, nonche' quanto stabilito  in
merito dall'ordinanza di protezione civile  n.  3134  del  10  maggio
2001, cosi' come modificata dall'ordinanza di  protezione  civile  n.
3260 del 27 dicembre 2002; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio  2004  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  39  alla
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi  per
la gestione organizzativa e funzionale del  sistema  di  allertamento
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico  ed  idraulico  ai
fini  di   protezione   civile»   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto in particolare il  punto  3  della  suddetta  direttiva,  che
stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della  rete  dei
centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei  centri
di competenza; 
  Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 252 del 26 gennaio 2005 con il quale sono stati individuati, tra i
soggetti istituzionali ritenuti idonei per capacita' e competenza,  i
centri di competenza di cui alla citata direttiva; 
  Visto in particolare  l'art.  1  del  citato  decreto  n.  252  che
prevede, tra l'altro, l'aggiornamento annuale dell'elenco dei  centri
di competenza; 
  Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 1922 del 15  maggio  2006  con  cui  e'  stato  emanato  un  primo
aggiornamento dei centri di competenza di cui alla citata direttiva; 
  Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 4324 dell'11 settembre 2007 con cui e' stato  emanato  un  secondo
aggiornamento dei centri di competenza di cui alla citata direttiva; 
  Visto ancora l'art. 6 del medesimo decreto n. 252 che  afferma  che
«Con successivi  decreti,  ove  ne  sia  ravvisata  la  necessita'  o
l'utilita',  potranno  essere   individuati   ulteriori   centri   di
competenza per le cui attivita' troveranno applicazione i principi di
cui al presente decreto.»; 
  Considerato che la gestione del sistema  di  allerta  nazionale  e'
assicurata dal Dipartimento della protezione  civile,  dalle  regioni
attraverso la rete dei centri  funzionali,  nonche'  dalle  strutture
regionali  e/o  dai  centri  di  competenza  chiamati  a   concorrere
funzionalmente ed operativamente a tale sistema; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22
novembre 2010 recante «Nuova disciplina dell'autonomia finanziaria  e
contabile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri»,  ed  in
particolare l'art. 19, comma 4; 
  Vista la circolare dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro  di
regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri n.  2607  del  14  febbraio  2011,  che,  ai  sensi  del
succitato articolo, configura gli impegni pluriennali quali eccezioni
alla regola che impone impegni annuali; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  6  dicembre  2010,
recante  «Modifiche   all'organizzazione   del   Dipartimento   della
protezione civile», che ha introdotto modifiche alle  competenze  del
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto  del  segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio  n.  113,  recante
«Organizzazione interna del Dipartimento  della  protezione  civile»,
con il quale sono state introdotte modifiche all'organizzazione degli
uffici del Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2001,  n.  10,
che ha introdotto modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n.  225,  ed
in particolare all'art. 5; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
marzo 2011, recante «Indirizzi per  lo  svolgimento  delle  attivita'
propedeutiche  alle  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri  da
adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e per la predisposizione ed attuazione delle ordinanze di  cui
all'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche'
per  l'attuazione  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.   225,
convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n. 10.»; 
  Considerato  che  la  citata  normativa  ha   apportato   modifiche
organizzative, di competenze e procedurali e che,  pertanto,  occorre
riformulare  sulla  base  della  citata  normativa  il   decreto   di
identificazione dei centri di competenza utili alla rete  dei  centri
funzionali; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
27 febbraio 2004 citata, riguardante  l'individuazione  di  ulteriori
centri di competenza anche su proposta delle regioni; 
  Considerato che i centri di competenza possono essere rappresentati
da  soggetti  pubblici  e  privati,  esterni  alla  rete  dei  centri
funzionali,   ma   ad    essa    connessi    organizzativamente    ed
amministrativamente, attraverso la stipula di convenzioni; 
  Vista la necessita' di incrementare la conoscenza  delle  dinamiche
socio-economiche del comparto agricolo e forestale e per lo studio  e
la  gestione  dei  fenomeni   connessi   al   monitoraggio   e   alla
conservazione del territorio e delle risorse ad esso connesse nonche'
la necessita' di ottenere servizi  di  osservazione  della  terra  da
piattaforma  aerea  o  satellitare  e  gestione   delle   catene   di
processamento dei dati acquisiti per  la  realizzazione  di  ortofoto
digitali  multispettrali,  immagini  radar  in  banda   X,   immagini
iperspettrali; 
  Ritenuto, per lo svolgimento delle  suddette  attivita',  l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA),  ente  di  diritto  pubblico
sottoposto alla vigilanza  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  struttura  idonea  allo   sviluppo   delle
conoscenze di protezione civile per le materie di propria competenza,
nonche' centro di raccordo per  la  sua  attuale  collaborazione  con
altri centri di competenza; 
  Vista la necessita' di approfondire le tematiche dei beni culturali
e della staticita'  degli  edifici,  replicando  su  vasta  scala  le
esperienze acquisite a L'Aquila in occasione degli  interventi  messi
in atto a seguito del sisma del 6 aprile 2009; 
  Ritenuto, per lo svolgimento delle suddette  attivita',  l'Istituto
per le tecnologie della costruzione  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche (ITC), struttura idonea allo sviluppo  delle  conoscenze  di
protezione  civile  per  le  materie  di   propria   competenza,   in
collaborazione con altri centri di competenza; 
  Ravvisata la necessita' di  dare  indicazioni  sulle  modalita'  di
mantenimento o decadenza dei compiti e delle funzioni  di  centro  di
competenza cosi'  come  indicato  nell'art.  2  del  decreto  dell'11
settembre 2007, n. 4324. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Aggiornamento dell'elenco dei centri di competenza 
 
  I centri di competenza di  cui  al  punto  3  della  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27  febbraio  2004  recante
«Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e  funzionale  del
sistema  di  allertamento  nazionale  e  regionale  per  il   rischio
idrogeologico ed  idraulico  ai  fini  di  protezione  civile»,  sono
indicati nell'elenco allegato  al  presente  atto,  che  riporta  per
ciascun centro anche una descrizione dei compiti  e  delle  capacita'
riconosciute.