IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 488, primo periodo, della legge  24  dicembre
2007, n. 244 che prevede, a decorrere  dall'anno  2008,  al  fine  di
assicurare il conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,
indicati nel  Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  e
nelle relative note di aggiornamento,  che  gli  enti  di  previdenza
pubblici possono effettuare investimenti immobiliari,  esclusivamente
in  forma  indiretta  e  nel  limite  del  7  per  cento  dei   fondi
disponibili; 
  Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che
dispone,  tra  l'altro,  che  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'art. 1 del medesimo  decreto-legge  sono  disciplinati,  per  il
periodo 2009-2012,  gli  investimenti  immobiliari,  localizzati  nei
territori dei comuni individuati ai sensi dell'art.  1  del  medesimo
decreto-legge, per finalita' di pubblico  interesse,  degli  enti  di
previdenza  pubblici,  inclusi  gli  interventi  di  ricostruzione  e
riparazione  di  immobili  ad  uso   abitativo   o   non   abitativo,
esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7  per  cento  dei
fondi disponibili; 
  Visto  l'art.  6,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009,  n.  3820,  relativa  ad
«Ulteriori interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare  gli  eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009  e
altre disposizioni di protezione civile», laddove precisa il criterio
di redditivita' per gli investimenti  immobiliari  di  cui  al  sopra
citato art. 14, comma 3, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che, fatti salvi gli investimenti a  reddito  da  effettuare  in  via
indiretta  in  Abruzzo,  ai  sensi  dell'art.  14,   comma   3,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede che le  restanti  risorse,
nel  rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza  pubblica,  siano
destinate dagli enti di previdenza pubblici all'acquisto di  immobili
adibiti  ad  ufficio  in  locazione  passiva   alle   amministrazioni
pubbliche, secondo le indicazioni fornite  dall'Agenzia  del  demanio
sulla base del piano  di  razionalizzazione  di  cui  al  comma  222,
periodo nono, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.  191  e  a
fronte  di  apposito  parere  di  congruita'  in  merito  ai  singoli
contratti di locazione da porre in essere o  da  rinnovare  da  parte
degli stessi,  demandando  ad  un  apposito  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   la
definizione delle modalita' di attuazione del medesimo comma 4; 
  Considerato che il perimetro di riferimento del presente decreto e'
quello delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e  le
agenzie, anche fiscali 
  Considerato, inoltre, che con separato  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   del   28   marzo   2011,   recante
l'individuazione degli ambiti e  dei  modelli  organizzativi  di  cui
all'art. 1, comma 7,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  in
attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge  13  novembre  2009,  n.
172, in corso di registrazione, e' stata disciplinata, anche ai sensi
dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, la realizzazione dei poli logistici integrati per  le  finalita'
di integrazione allocativa del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e degli Enti previdenziali e assistenziali, e  previsto,  per
l'acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al
comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto l'art. 8, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, che precisa che le disposizioni di cui allo stesso articolo,  ad
eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli  enti
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 10
novembre 2010, che disciplina le operazioni di acquisto e vendita  di
immobili nonche' le operazioni di  utilizzo  delle  somme  rivenienti
dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da
parte degli enti previdenziali pubblici e privati, in attuazione  del
comma 15 dell'art.  8  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Ritenuto necessario  dare  attuazione  alle  disposizioni  previste
dall'art. 8, comma 4,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
con l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, che  dia  disposizioni  agli  enti  di
previdenza previdenziali ed assistenziali pubblici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione delle risorse finanziarie, in attuazione dell'art.  8,
  comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  1. Gli enti di previdenza pubblici - fatte salve le disposizioni di
cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  da
attuare secondo le modalita' indicate nell'Ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009, n. 3820 - comunicano
all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dall'approvazione dei  piani
di impiego prevista dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.  153,
l'ammontare delle restanti risorse da destinare: 
    a) all'acquisto di immobili adibiti ad uso ufficio  in  locazione
passiva alle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e  le
agenzie, anche fiscali; 
    b) alla sistemazione allocativa  dei  poli  logistici  integrati,
quali sedi unitarie degli  Enti  previdenziali  e  degli  Uffici  del
Ministero del lavoro, disciplinati con separato decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  del  28  marzo  2011,  in  corso  di
registrazione, citato nelle premesse, recante l'individuazione  degli
ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in attuazione dell'art. 1,  comma  9,
della legge 13 novembre 2009, n.172, che prevede, anche ai sensi  dei
commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la
realizzazione dei  poli  logistici  integrati  per  le  finalita'  di
integrazione allocativa del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  degli  Enti  previdenziali   e   assistenziali   e,   per
l'acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al
comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.