IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 488, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede, a decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, che gli enti di previdenza pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili; Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che dispone, tra l'altro, che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge sono disciplinati, per il periodo 2009-2012, gli investimenti immobiliari, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, per finalita' di pubblico interesse, degli enti di previdenza pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili; Visto l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, relativa ad «Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile», laddove precisa il criterio di redditivita' per gli investimenti immobiliari di cui al sopra citato art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede che le restanti risorse, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, siano destinate dagli enti di previdenza pubblici all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e a fronte di apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli stessi, demandando ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di attuazione del medesimo comma 4; Considerato che il perimetro di riferimento del presente decreto e' quello delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali Considerato, inoltre, che con separato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2011, recante l'individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172, in corso di registrazione, e' stata disciplinata, anche ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la realizzazione dei poli logistici integrati per le finalita' di integrazione allocativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti previdenziali e assistenziali, e previsto, per l'acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Visto l'art. 8, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che precisa che le disposizioni di cui allo stesso articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2010, che disciplina le operazioni di acquisto e vendita di immobili nonche' le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati, in attuazione del comma 15 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni previste dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dia disposizioni agli enti di previdenza previdenziali ed assistenziali pubblici; Decreta: Art. 1 Individuazione delle risorse finanziarie, in attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1. Gli enti di previdenza pubblici - fatte salve le disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da attuare secondo le modalita' indicate nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009, n. 3820 - comunicano all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dall'approvazione dei piani di impiego prevista dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'ammontare delle restanti risorse da destinare: a) all'acquisto di immobili adibiti ad uso ufficio in locazione passiva alle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali; b) alla sistemazione allocativa dei poli logistici integrati, quali sedi unitarie degli Enti previdenziali e degli Uffici del Ministero del lavoro, disciplinati con separato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2011, in corso di registrazione, citato nelle premesse, recante l'individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n.172, che prevede, anche ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la realizzazione dei poli logistici integrati per le finalita' di integrazione allocativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti previdenziali e assistenziali e, per l'acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.