IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22
luglio 2011, con il quale e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2012, lo stato di emergenza ambientale nel territorio della provincia
di Roma  in  relazione  all'imminente  chiusura  della  discarica  di
Malagrotta ed alla  conseguente  necessita'  di  realizzare  un  sito
alternativo per lo smaltimento dei rifiuti;  
  Considerata la grave situazione determinatasi  nella  gestione  dei
rifiuti prodotti dai comuni di  Roma,  Fiumicino,  Ciampino  e  nello
Stato della citta' del Vaticano, in ragione del prossimo  esaurimento
delle  volumetrie  residue  della  discarica   di   Malagrotta   dove
attualmente vengono smaltiti; 
  Considerato che la Commissione europea  ha  notificato  al  Governo
italiano  una  lettera  di  costituzione  in  mora  per  l'infrazione
2011/4021 relativa  alla  gestione  della  discarica  di  Malagrotta,
ritenendo  la  stessa  inadeguata  e  non  conforme  alla   normativa
comunitaria di riferimento; 
  Viste le ordinanze del presidente della regione Lazio n. Z00012 del
31 dicembre 2010, n. Z0002 del 30 giugno  2011,  e  n.  Z0003  del  7
luglio 2011, che prescrivono le piena operativita' degli impianti  di
preselezione  e  riduzione  volumetrica  dei  rifiuti  solidi  urbani
denominati  Malagrotta  1  e  Malagrotta   2,   nonche'   la   pronta
installazione di unita' di tritovagliatura e quella degli impianti di
trattamento meccanico biologico di via Salaria 981  e  di  via  Rocca
Cencia 301; 
  Vista la nota prot. n. 120859 del 24 giugno 2011 con  la  quale  la
Direzione regionale attivita'  produttive  e  rifiuti  della  regione
Lazio ha trasmesso  il  documento  recante  «Analisi  preliminare  di
individuazione di Aree idonee alla localizzazione di  discariche  per
rifiuti non pericolosi»; 
  Considerato  quindi  che  nei  prossimi  mesi  la  chiusura   della
discarica di Malagrotta determinera'  l'oggettiva  impossibilita'  di
gestire i flussi di produzione e smaltimento dei rifiuti dei predetti
comuni e della citta' del Vaticano, che costituiscono  il  55%  della
produzione dell'intero territorio della regione Lazio; 
  Considerato che per la  realizzazione  degli  impianti  alternativi
all'attuale discarica di Malagrotta sono  necessari  circa  trentasei
mesi; 
  Considerata quindi la situazione di grave rischio sotto il  profilo
igienico sanitario, ambientale nonche' in materia di ordine  pubblico
determinatasi nei territori che attualmente utilizzano  la  discarica
di Malagrotta per lo smaltimento dei rifiuti; 
  Ravvisata pertanto la necessita' di garantire, l'individuazione, la
progettazione e la successiva realizzazione, mediante  l'utilizzo  di
poteri straordinari e derogatori, di un sito provvisorio  alternativo
che assicuri la gestione dei flussi di rifiuti nei  comuni  di  Roma,
Fiumicino, Ciampino e nello Stato della citta' del  Vaticano  per  il
tempo  necessario  all'avvio  degli   impianti   di   smaltimento   e
trattamento definitivi; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della regione Lazio; 
  Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Prefetto di Roma e'  nominato  Commissario  delegato  per  il
superamento della  situazione  di  emergenza  ambientale  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio  2011
citato in premessa. 
  2. Il Commissario delegato  si  avvale,  in  qualita'  di  Soggetto
attuatore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente,  della   Direzione   attivita'
produttive e rifiuti della regione Lazio  per  lo  svolgimento  della
funzione di stazione appaltante per la realizzazione di  una  o  piu'
discariche e/o per l'ampliamento  di  discariche  esistenti  indicate
dalla  medesima  Regione,  nonche'  di  un  impianto  di  trattamento
meccanico - biologico dei rifiuti urbani necessarie  a  garantire  la
piena copertura del fabbisogno dell'area interessata dallo  stato  di
emergenza di cui alla presente ordinanza. 
  3. Il Commissario delegato, entro  45  giorni  dalla  pubblicazione
della presente ordinanza provvede alla trasmissione  al  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
di    un    Piano    degli    interventi    con    relativo    quadro
economico-finanziario. Tali interventi non devono comportare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative  di
cui alla presente ordinanza, si avvale  altresi'  di  due  consulenti
esperti nelle materie di interesse della presente ordinanza, nominati
d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  affidare  specifici
settori di intervento, sulla base di apposite direttive. 
  5. Ai consulenti di cui al comma 4 viene riconosciuto  un  compenso
da determinarsi con apposito provvedimento del Commissario  delegato,
d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  6. Il Commissario delegato, per le iniziative di cui alla  presente
ordinanza, si avvale di una struttura  composta  da  personale  della
pubblica amministrazione, anche in posizione di comando  o  distacco,
da reperire in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente
in  materia,  nel  limite  massimo  di  cinque  unita'.  Il  predetto
personale e' autorizzato ad effettuare fino a trenta ore  mensili  di
lavoro  straordinario  oltre  i  limiti   previsti   dai   rispettivi
ordinamenti. 
  7. Il  Commissario  delegato,  per  il  necessario  supporto  nelle
attivita' correlate al superamento della situazione di  emergenza  di
cui alla presente ordinanza, previa stipula di specifici accordi  con
le rispettive amministrazioni,  si  avvale  del  Comando  Carabinieri
tutela dell'ambiente e del Corpo forestale dello Stato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  8.  Il  Commissario  delegato,  per  gli  adempimenti  di   propria
competenza, si avvale della collaborazione degli Uffici tecnici della
regione  Lazio,   degli   Enti   territoriali   interessati   e   non
territoriali,  nonche'  delle  altre   Amministrazioni   centrali   e
periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica. 
  9. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti  conferiti,  e'
riconosciuto  un  compenso  mensile  pari  al  30  per  cento   della
retribuzione mensile in godimento, oltre l'eventuale  trattamento  di
missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed
in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.