IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessita' di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti; Considerata la grave situazione determinatasi nella gestione dei rifiuti prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della citta' del Vaticano, in ragione del prossimo esaurimento delle volumetrie residue della discarica di Malagrotta dove attualmente vengono smaltiti; Considerato che la Commissione europea ha notificato al Governo italiano una lettera di costituzione in mora per l'infrazione 2011/4021 relativa alla gestione della discarica di Malagrotta, ritenendo la stessa inadeguata e non conforme alla normativa comunitaria di riferimento; Viste le ordinanze del presidente della regione Lazio n. Z00012 del 31 dicembre 2010, n. Z0002 del 30 giugno 2011, e n. Z0003 del 7 luglio 2011, che prescrivono le piena operativita' degli impianti di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti solidi urbani denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, nonche' la pronta installazione di unita' di tritovagliatura e quella degli impianti di trattamento meccanico biologico di via Salaria 981 e di via Rocca Cencia 301; Vista la nota prot. n. 120859 del 24 giugno 2011 con la quale la Direzione regionale attivita' produttive e rifiuti della regione Lazio ha trasmesso il documento recante «Analisi preliminare di individuazione di Aree idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi»; Considerato quindi che nei prossimi mesi la chiusura della discarica di Malagrotta determinera' l'oggettiva impossibilita' di gestire i flussi di produzione e smaltimento dei rifiuti dei predetti comuni e della citta' del Vaticano, che costituiscono il 55% della produzione dell'intero territorio della regione Lazio; Considerato che per la realizzazione degli impianti alternativi all'attuale discarica di Malagrotta sono necessari circa trentasei mesi; Considerata quindi la situazione di grave rischio sotto il profilo igienico sanitario, ambientale nonche' in materia di ordine pubblico determinatasi nei territori che attualmente utilizzano la discarica di Malagrotta per lo smaltimento dei rifiuti; Ravvisata pertanto la necessita' di garantire, l'individuazione, la progettazione e la successiva realizzazione, mediante l'utilizzo di poteri straordinari e derogatori, di un sito provvisorio alternativo che assicuri la gestione dei flussi di rifiuti nei comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della citta' del Vaticano per il tempo necessario all'avvio degli impianti di smaltimento e trattamento definitivi; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa della regione Lazio; Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Il Prefetto di Roma e' nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 citato in premessa. 2. Il Commissario delegato si avvale, in qualita' di Soggetto attuatore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, della Direzione attivita' produttive e rifiuti della regione Lazio per lo svolgimento della funzione di stazione appaltante per la realizzazione di una o piu' discariche e/o per l'ampliamento di discariche esistenti indicate dalla medesima Regione, nonche' di un impianto di trattamento meccanico - biologico dei rifiuti urbani necessarie a garantire la piena copertura del fabbisogno dell'area interessata dallo stato di emergenza di cui alla presente ordinanza. 3. Il Commissario delegato, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza provvede alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Piano degli interventi con relativo quadro economico-finanziario. Tali interventi non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale altresi' di due consulenti esperti nelle materie di interesse della presente ordinanza, nominati d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive. 5. Ai consulenti di cui al comma 4 viene riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. 6. Il Commissario delegato, per le iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura composta da personale della pubblica amministrazione, anche in posizione di comando o distacco, da reperire in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente in materia, nel limite massimo di cinque unita'. Il predetto personale e' autorizzato ad effettuare fino a trenta ore mensili di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. 7. Il Commissario delegato, per il necessario supporto nelle attivita' correlate al superamento della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, previa stipula di specifici accordi con le rispettive amministrazioni, si avvale del Comando Carabinieri tutela dell'ambiente e del Corpo forestale dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Il Commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale della collaborazione degli Uffici tecnici della regione Lazio, degli Enti territoriali interessati e non territoriali, nonche' delle altre Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 9. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, e' riconosciuto un compenso mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile in godimento, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.