IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare: l'art. 2, comma 8, che definisce cogenerazione la produzione combinata di energia elettrica e calore che garantisce un risparmio di energia rispetto alle produzioni separate; l'art. 3, comma 3, che istituisce nell'ambito della regolazione del settore elettrico l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta, oltre che da fonti energetiche rinnovabili, mediante cogenerazione; l'art. 11, commi 2 e 4, che riconosce all'energia elettrica da cogenerazione l'esenzione dall'obbligo di cui al medesimo art. 11, comma 1 e la precedenza sulla rete di trasmissione nazionale; Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 19 marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le condizioni per il riconoscimento della produzione di energia elettrica e calore ai sensi del predetto art. 2, comma 8 del decreto legislativo 79/1999 (di seguito: delibera 42/2002) Vista la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE; Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE» (di seguito: decreto legislativo 20/2007), ed in particolare: l'art. 3 che, avvalendosi della facolta' riconosciuta agli Stati membri di utilizzare metodi alternativi nella definizione della Cogenerazione ad Alto Rendimento (di seguito anche: CAR), stabilisce che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata tale quella rispondente alle condizioni e ai criteri definiti all'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 79/99, definiti con la predetta delibera 42/02 e successive modifiche ed integrazioni; l'art. 4 che riconosce al produttore che lo richiede il diritto al rilascio della garanzia di origine di elettricita' da CAR designando il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A quale soggetto incaricato di rilasciarla; l'art. 6, comma 1 secondo periodo, che riconosce alla CAR l'accesso al sistema dei certificati bianchi, ovvero ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative in materia di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nel settore dell'energia elettrica e del gas; l'art. 6, comma 2, che riconosce l'accesso ai benefici di cui al comma 1 anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento; l'art. 14, come modificato dall'art. 38, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n.99, che riconosce i diritti acquisiti dai soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239 come vigente al 31 dicembre 2006, stabilendone i requisiti; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (di seguito: decreto legislativo 115/2008), e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7, concernente i certificati bianchi, e gli articoli 2, comma 1, lettera t) e 10, istitutivi della disciplina dei sistemi efficienti di utenza per impianti di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento; Visto la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» (di seguito: legge 99/2009) ed in particolare: l'art. 30 comma 11 che: prevede che il regime di sostegno previsto per la CAR di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 20/07 sia riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti; indica che il regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio dell'energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il regime di sostegno sia in linea con quello adottato dai principali Stati membri dell'Unione Europea, al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione e di evitare distorsioni della concorrenza; prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei benefici economici per la CAR di cui al medesimo comma, garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti; l'art. 33 che definisce le «reti interne di utenza»; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (di seguito: decreto legislativo 28/2011), ed in particolare l'art. 29, comma 4, secondo cui gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007, riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'impianto, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi ne' agli incentivi definiti in attuazione dell'art. 30, comma 11, della legge 99/2009, ad un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, purche', in ciascuno degli anni, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio; Visti i decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernenti la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 79/1999; Visto il decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che revisiona ed aggiorna i predetti decreti del 20 luglio 2004; Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che modifica ed integra gli allegati del decreto legislativo 20/2007; Tenuto conto del contributo della cogenerazione ad alto rendimento al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia, posti dal Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica predisposto in attuazione della direttiva 2006/32/CE; Ritenuto opportuno definire un regime di sostegno, attraverso il sistema dei citati certificati bianchi, che dia prevedibilita' al valore dell'incentivo, in modo da sostenere gli investimenti necessari per sviluppare il potenziale della cogenerazione ad alto rendimento; Ritenuto necessario attribuire gli incentivi sulla base dell'effettivo rendimento degli impianti qualificati come cogenerativi ai sensi delle disposizioni vigenti al momento della loro entrata in esercizio, ovvero sulla base di risparmi di energia primaria, derivanti dalla produzione di energia termica ed energia elettrica, utilizzando coefficienti correttivi per tener conto delle diverse dimensioni d'impianto e dell'eventuale utilizzo dell'energia attraverso reti di teleriscaldamento; Ritenuto opportuno, nel definire gli specifici incentivi previsti dalla legge 99/2009, tenere conto degli altri strumenti di sostegno previsti dalla normativa a favore della cogenerazione, garantendo la non cumulabilita' di alcuni di essi al fine di evitare distorsioni di concorrenza sul mercato interno, nonche' del valore economico sul mercato nazionale dell'energia prodotta, in modo da mantenere il livello del sostegno in linea con quanto riconosciuto alla CAR nei principali Stati Membri dell'Unione Europea Decreta: Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente decreto definiscono il regime di sostegno, previsto dall'art. 30, comma 11 della legge 99/09, per la cogenerazione ad alto rendimento e si applicano: a) alle unita' di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove unita' di cogenerazione ovvero come rifacimento di unita' esistenti secondo le condizioni definite dal presente decreto, a decorrere dal 7 marzo 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007; b) alle unita' di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'unita' medesima, secondo le modalita' ed i criteri e nei limiti indicati all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011.