IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il Testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni,   recante   «Istituzione   del   Servizio    sanitario
nazionale»; 
  Vista l'ordinanza del  Ministero  della  sanita'  29  luglio  1982,
recante  «Norme  per  la  profilassi  della  malattia   di   Aujeszky
(Pseudorabbia) negli animali della specie  suina»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 agosto 1982, n. 218; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  1°  aprile  1997,
recante: «Piano nazionale di controllo  della  malattia  di  Aujeszky
nella  specie  suina»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 6 maggio 1997, n. 103; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999,  n.  196,  concernente
«Attuazione della direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari di animali delle  specie  bovina  e
suina»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  117,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/99/CE  che  stabilisce  norme  di
polizia  sanitaria  per  la   produzione,   la   trasformazione,   la
distribuzione  e  l'introduzione  di  prodotti  di  origine   animale
destinati al consumo umano», e in particolare l'art. 3, comma 3; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007, recante
«Modifica  dell'allegato  IV  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  30  aprile  1996,  n.  317»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7  marzo  2008,  recante
«Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro  le  malattie  animali  e  dell'Unita'  centrale  di   crisi»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  1°
luglio 2008, n. 152; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200,  concernente:
«Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e
alla registrazione dei suini», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 2 dicembre 2010, n. 282; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  30  dicembre  2010,
recante «Modifiche e integrazioni al decreto 1° aprile  1997  recante
Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella  specie
suina.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
12 febbraio 2011, n. 35; 
  Vista la nota del Direttore generale della sanita'  animale  e  del
farmaco veterinario del Ministero della salute, del 23 febbraio 2011,
prot. n. 3414, concernente chiarimenti in merito all'applicazione del
d.m. 1° aprile 1997, come modificato dal d.m. 30 dicembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010,  recante  «Delega  di
attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza
dell'Amministrazione,  al  Sottosegretario  di  Stato  On.  Francesca
Martini»; 
  Ritenuto di apportare modifiche al citato d.m.1° aprile 1997,  come
modificato dal d.m. 30  dicembre  2010,  al  fine  di  armonizzare  e
rendere piu' efficaci le misure sanitarie  per  l'eradicazione  della
malattia di Aujeszky; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modificazioni al decreto ministeriale 1° aprile 1997 
 
  1. Al d.m. 1° aprile 1997 recante  «Piano  nazionale  di  controllo
della malattia di Aujeszky nella specie suina», come  modificato  dal
d.m. 30 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 8: 
      - al comma  2-ter,  le  parole  «adotta,  se  necessario»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "emana  con  decreto  della   Direzione
generale  della  sanita'  animale  e  del  farmaco  veterinario,   da
adottarsi nei successivi 180 giorni"; 
      - il comma 2-quater e' soppresso. 
    b) all'art. 8-bis: 
      - al comma 1: le parole  «Modello  IV»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Modello 4»; le parole  «art.  10»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «art. 31»; 
      - al comma 2, le parole «entro le 48 ore dalle  movimentazioni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nelle  48  ore   precedenti   le
movimentazioni»; 
      - dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi: 
        «3-bis. Nei casi di cui  ai  commi  2  e  3,  il  veterinario
ufficiale, contestualmente alla visita clinica, sulla base di  quanto
attestato dal Modello 12, di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 320 del  8
febbraio 1954, o dalla dichiarazione sostitutiva  di  certificazione,
di cui al d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,  o  dal  registro  dei
trattamenti di cui all'art. 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 193, e successive modificazioni, certifica, riportando la  data  e
il numero degli  interventi  immunizzanti  effettuati  nei  confronti
della Malattia Aujeszky, che gli animali oggetto della movimentazione
sono stati vaccinati per detta malattia»; 
        «3-ter. Nel caso di movimentazioni di animali destinati  allo
svezzamento/magronaggio, al di sotto dell'eta' vaccinale, il  Modello
4 di cui al comma  1,  o  l'autodichiarazione  di  cui  al  comma  6,
riportano le date delle vaccinazioni effettuate  nell'allevamento  di
origine.»; 
      - il comma 6, e' sostituito dal seguente: 
        «6. Il detentore o il proprietario degli animali  attesta  le
movimentazioni di cui ai commi 4 e 5  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 4, comma 5, del decreto  legislativo  26  ottobre  2010,  n.
200.»; 
    c) l'allegato  V,  relativo  al  «monitoraggio  sierologico»,  e'
sostituito dall'allegato A) del presente decreto; all'allegato  VIII,
relativo al «Piano di controllo della malattia  di  Aujeszky»,  nella
prima colonna della tabella di cui al paragrafo 1-c)  le  parole  «n.
riproduttori presenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  suini
presenti».