IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  10  giugno  1982,  n.  348,  che  disciplina   la
prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed  altri
enti pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modifiche; 
  Visto, in particolare, l'art. 212, commi 5 e 10, del citato decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  il  quale  prevede  l'obbligo
dell'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali,  in  prosieguo
denominato albo, e la prestazione delle relative garanzie finanziarie
a favore dello Stato, per le  imprese  che  intendono  effettuare  le
attivita' di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione
dei rifiuti stessi; 
  Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente
di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,  con  il  quale  e'  stato
adottato  il  regolamento  delle   modalita'   organizzative   e   di
funzionamento dell'albo nazionale gestori rifiuti; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera  h),  del  citato
decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale ha istituito la categoria 8:
intermediazione e commercio dei rifiuti; 
  Visto, altresi', l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n.  406,  il
quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con
fideiussione bancaria o con  polizza  fideiussoria  assicurativa,  ai
sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e che  le  modalita'  e  gli
importi delle garanzie  finanziarie  sono  determinate  con  appositi
decreti interministeriali; 
  Considerato che risulta necessario garantire un'adeguata  copertura
finanziaria  ai  rischi  connessi  alle  attivita'  di  commercio   e
intermediazione dei rifiuti  senza  detenzione  dei  rifiuti  stessi,
finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa
in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni  e
delle aree contaminate, nonche' al risarcimento dei  danni  derivanti
all'ambiente; 
  Ravvisata  l'opportunita'  di  differenziare  gli   importi   delle
garanzie  finanziarie  in  funzione  delle   classi   di   iscrizione
individuate all'art. 9, comma 3, del citato decreto 28  aprile  1998,
n. 406; 
  Sentito  il  parere  del  comitato  nazionale   dell'albo   gestori
ambientali, espresso nella seduta del 24 giugno 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Garanzia finanziaria 
 
  1. L'iscrizione  all'albo  gestori  ambientali  delle  imprese  che
effettuano le attivita' di commercio e  intermediazione  dei  rifiuti
senza detenzione dei rifiuti stessi e' subordinata  alla  prestazione
di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 212, comma 10,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  a  copertura  delle
obbligazioni  connesse  alle  operazioni  di  messa   in   sicurezza,
bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di
sicurezza,  trasporto  e  smaltimento   dei   rifiuti   nonche'   del
risarcimento degli ulteriori danni derivanti  all'ambiente  ai  sensi
della parte  VI  del  citato  decreto  3  aprile  2006,  n.  152,  in
dipendenza dell'attivita' svolta.