IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche; Visto, in particolare, l'art. 212, commi 5 e 10, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato albo, e la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare le attivita' di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stato adottato il regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale gestori rifiuti; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera h), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale ha istituito la categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti; Visto, altresi', l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e che le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie sono determinate con appositi decreti interministeriali; Considerato che risulta necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi alle attivita' di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni e delle aree contaminate, nonche' al risarcimento dei danni derivanti all'ambiente; Ravvisata l'opportunita' di differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'art. 9, comma 3, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406; Sentito il parere del comitato nazionale dell'albo gestori ambientali, espresso nella seduta del 24 giugno 2008; Decreta: Art. 1 Garanzia finanziaria 1. L'iscrizione all'albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attivita' di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonche' del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente ai sensi della parte VI del citato decreto 3 aprile 2006, n. 152, in dipendenza dell'attivita' svolta.