IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Krysmann Ines, nata a Gera  (Germania)
il 29 gennaio 1972, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento
del titolo professionale  di  «Staatlich  anerkannt  Sozialpadagogin»
conseguito in Germania  nell'ottobre  2003  -  come  attestato  dalla
«Fachhoschule Koblenz» - ai fini dell'accesso all'albo  ed  esercizio
in Italia  della  professione  di  «assistente  sociale»,  sezione  A
dell'albo; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264,  che  adotta
il regolamento di  cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di assistente sociale; 
  Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo  accademico
«Diplom Sozialpadagogin (FH)» conseguito nel settembre 2002 presso la
«Fachhoschule Koblenz»; 
  Preso  atto  che  ha  documentato  di  aver   maturato   esperienza
professionale; 
  Rilevato che la Conferenza di Servizi nella seduta  del  26  maggio
2011, con il conforme parere scritto del rappresentante di categoria,
ha  espresso  parere  negativo  per  l'iscrizione  nella  sezione   A
dell'albo italiano, in quanto  il  percorso  accademico-professionale
documentato  dalla  richiedente  e'  sostanzialmente   pedagogico   e
pertanto non e' assolutamente  paragonabile  a  quello  richiesto  in
Italia all'assistente sociale iscritto nella sezione A; 
  Rilevato che detto percorso e' adeguato ai  fini  della  iscrizione
nella  sezione  B  dell'albo  degli   assistenti   sociali   ma,   in
considerazione del fatto che la  formazione  documentata  e'  carente
rispetto a quella richiesta all'assistente sociale  junior,  sussiste
la necessita' di applicare delle misure compensative; 
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Krysmann Ines, nata a Gera  (Germania)  il  29  gennaio
1972, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa
quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo  degli
«assistenti  sociali»  e  l'esercizio   in   Italia   della   omonima
professione. 
  La richiesta presentata ai fini  dell'iscrizione  nella  sezione  A
dell'albo degli assistenti sociali e' respinta. 
  Il  riconoscimento  ai  fini  della  iscrizione  nella  sezione   B
dell'albo e' subordinato, a scelta della richiedente, al  superamento
di una prova attitudinale oppure al compimento  di  un  tirocinio  di
adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una
struttura  pubblica  o  privata,  nella  quale  l'assistente  sociale
supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del
personale sociale e delle attivita' del servizio sociale. 
  La prova attitudinale, ove oggetto  di  scelta  della  richiedente,
vertera' sulle seguenti materie: 
    1) Principi e fondamenti del servizio sociale; 
    2) Legislazione sociale. 
  La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio  nazionale  degli  assistenti  sociali
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  all'interessato,  al  recapito  da  questi  indicato   nella
domanda. 
  La prova attitudinale,  volta  ad  accertare  la  conoscenza  delle
materie indicate nel testo  del  decreto,  si  compone  di  un  esame
scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.  All'esame
orale il candidato  potra'  accedere  solo  se  abbia  superato,  con
successo, quello scritto. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli assistenti sociali. 
  Il  Tirocinio  di  adattamento:  ove  oggetto   di   scelta   della
richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze  di
base, specialistiche e professionali relativamente alla materia sopra
indicata. Il tirocinio sara' effettuato presso una struttura pubblica
o  privata,  nella  quale  l'assistente  sociale  supervisore  svolga
compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale  sociale
e delle attivita' del servizio sociale. 
  La richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli  assistenti
sociali domanda in carta legale allegando la  copia  autenticata  del
presente provvedimento. 
  Il Consiglio nazionale  vigilera'  sull'effettivo  svolgimento  del
tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. 
    Roma, 26 agosto 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano