IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 2 del decreto-legge  del  6  luglio  2011,  n.  98
recante "Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che reca  disposizioni  restrittive  in  materia  di  autovetture  di
servizio; 
  Visto, in particolare, il comma  4  dell'articolo  2  del  predetto
decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti  modalita'
e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne
il numero e i costi; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle  autovetture  di
servizio   e   di   rappresentanza   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione
e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento
dei  costi  e  di  miglioramento  complessivo  del  servizio,   anche
attraverso l'adozione di modalita' innovative di gestione. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche
amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato   della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse  le  Autorita'  indipendenti,  ed  esclusi  gli
Organi costituzionali e, salvo quanto previsto  dall'articolo  5,  le
Regioni e gli enti locali. 
  3. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle
amministrazioni  che  utilizzano  non  piu'  di  una  autovettura  di
servizio. Non si applicano, altresi',  alle  autovetture  adibite  ai
servizi operativi di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,
della salute e incolumita' pubblica, della sicurezza stradale,  della
difesa e della  sicurezza  militare,  nonche'  ai  servizi  ispettivi
relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.