IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio; Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalita' innovative di gestione. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorita' indipendenti, ed esclusi gli Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le Regioni e gli enti locali. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non piu' di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresi', alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumita' pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonche' ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.