LA COMMISSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  e  successive
modifiche  ed   integrazioni,   recante   «Disciplina   delle   forme
pensionistiche complementari»; 
  Visto l'art. 23 della legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari» (di seguito:  legge  n.  262  del  2005),  che  indica  i
principi cui la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB, e l'ISVAP devono
attenersi nell'adozione degli atti regolamentari e generali; 
  Visto, in particolare, il comma 1, dell'art. 23 legge  n.  262  del
2005, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura  regolamentare
o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti  all'organizzazione
interna, devono  essere  motivati  con  riferimento  alle  scelte  di
regolazione e di vigilanza del settore ovvero della  materia  su  cui
vertono; 
  Visto, inoltre, il comma 2, dell'art. 23 della  legge  n.  262  del
2005, il quale dispone che gli atti di cui al comma  1  dello  stesso
articolo sono accompagnati da  una  relazione,  che  ne  illustra  le
conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita'  delle  imprese  e
degli  operatori  e  sugli  interessi   degli   investitori   e   dei
risparmiatori,  e  sono  adottati  tenendo  conto  del  principio  di
proporzionalita',    previa     consultazione     degli     organismi
rappresentativi dei soggetti  vigilati,  dei  prestatori  di  servizi
finanziari e dei consumatori; 
  Visto anche il comma 3, dell'art. 23 della legge n. 262  del  2005,
il quale prevede che gli  atti  di  regolazione  siano  sottoposti  a
revisione  periodica,   almeno   ogni   tre   anni,   per   adeguarli
all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli  interessi  degli
investitori e dei risparmiatori; 
  Visto, altresi', il comma 4, dell'art. 23 della legge  n.  262  del
2005 secondo il quale la  COVIP,  la  Banca  d'Italia,  la  CONSOB  e
l'ISVAP  disciplinano  con  propri  regolamenti  l'applicazione   dei
principi di cui al medesimo art. 23, indicando i casi di necessita' e
di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi; 
  Visto l'art. 136, comma 4, lettera a)  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo)  che  assegna
al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti il  compito  di
esprimere pareri sugli schemi di  atti  normativi  che  riguardino  i
diritti dei consumatori e degli utenti; 
  Visto l'art. 137 del Codice del  consumo  con  il  quale  e'  stato
istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
rappresentative a livello nazionale; 
  Rilevata l'opportunita' di improntare i procedimenti per l'adozione
dei  propri  atti  di  regolazione  al  principio  di  trasparenza  e
consultazione  anche  oltre  l'ambito  obbligatorio  di  applicazione
dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005, assicurando la  piu'  ampia
partecipazione dei soggetti interessati; 
  Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di
consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal  27  novembre
2009; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a) «atti  di  regolazione»:  gli  atti  normativi  aventi  natura
regolamentare  o  di  contenuto  generale  adottati  dalla  COVIP  in
relazione alle  funzioni  di  vigilanza  sulle  forme  pensionistiche
complementari; 
    b) «organismi  rappresentativi  dei  consumatori»:  il  Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti  di  cui  all'art.  136  del
decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e le associazioni dei
consumatori  e  degli  utenti  rappresentative  a  livello  nazionale
inserite  nell'elenco  di  cui  all'art.  137  del  medesimo  decreto
legislativo.