LA COMMISSIONE Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» (di seguito: legge n. 262 del 2005), che indica i principi cui la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB, e l'ISVAP devono attenersi nell'adozione degli atti regolamentari e generali; Visto, in particolare, il comma 1, dell'art. 23 legge n. 262 del 2005, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono; Visto, inoltre, il comma 2, dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione, che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita' delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, e sono adottati tenendo conto del principio di proporzionalita', previa consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori; Visto anche il comma 3, dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005, il quale prevede che gli atti di regolazione siano sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre anni, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori; Visto, altresi', il comma 4, dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005 secondo il quale la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo art. 23, indicando i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi; Visto l'art. 136, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo) che assegna al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti il compito di esprimere pareri sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti dei consumatori e degli utenti; Visto l'art. 137 del Codice del consumo con il quale e' stato istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; Rilevata l'opportunita' di improntare i procedimenti per l'adozione dei propri atti di regolazione al principio di trasparenza e consultazione anche oltre l'ambito obbligatorio di applicazione dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005, assicurando la piu' ampia partecipazione dei soggetti interessati; Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 27 novembre 2009; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «atti di regolazione»: gli atti normativi aventi natura regolamentare o di contenuto generale adottati dalla COVIP in relazione alle funzioni di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari; b) «organismi rappresentativi dei consumatori»: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale inserite nell'elenco di cui all'art. 137 del medesimo decreto legislativo.