IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
 
  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297;
il decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.  298,  e  successive
modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio
1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio  1998;  il
decreto ministeriale 28  maggio  1992;  il  decreto  ministeriale  26
maggio 1998; il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300;  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  il
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto  legislativo  8  luglio
2003, n. 277; il decreto legislativo 19  febbraio  2004,  n.  59;  il
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181; 
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 115, di  riconoscimento  di  titolo  di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la  documentazione
prodotta a corredo dell'istanza medesima,  rispondente  ai  requisiti
formali prescritti dall'art. 10 del  citato  decreto  legislativo  n.
115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; 
  Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini  dell'esercizio
della professione corrispondente a quella cui la persona  interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo; 
  Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in  argomento
e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia,  al  possesso  di
una formazione comprendente  un  ciclo  di  studi  post-secondari  di
durata minima di tre anni; 
  Tenuto conto della valutazione espressa in sede  di  Conferenza  di
servizi nella seduta del 19 giugno 2006, indetta ai  sensi  dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115; 
  Ritenuto che:  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una
formazione professionale adeguata per natura, composizione e  durata;
il riconoscimento non deve essere subordinato a  misure  compensative
in quanto la formazione professionale attestata non verte su  materie
sostanzialmente  diverse  da  quelle  contemplate  nella   formazione
professionale  prescritta  dalla  legislazione  vigente  in   Italia;
l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione
professionale; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:  diploma  di  istruzione
superiore: laurea in lingue e letterature straniere, conseguito il 20
novembre 2003 dall'Universita' degli studi Roma Tre di  Roma;  titolo
di abilitazione all'insegnamento: Certificado de  Aptitud  Pedagogica
rilasciato  il  7  febbraio  2006  dalla  Universita'  di  Salamanca;
posseduto da Michela Pettinari, nata a Roma, il 27 gennaio  1978,  di
cittadinanza comunitaria; ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  115,   e'   titolo   di
abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle  scuole
italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 
  45/A - Lingua straniera - francese e spagnolo; 
  46/A - Lingue e civilta' straniere - francese e spagnolo. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7,  del
citato decreto legislativo  n.  115,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    Roma, 22 giugno 2006 
 
                                     Il direttore generale: Criscuoli