IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n.
670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,  n.
341; la legge 5 febbraio 1992,  n.  91;  il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4  giugno  2001;  il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,  n.  54;  la
legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale  del  9  febbraio
2005, n. 22;  il  decreto  ministeriale  del  27  febbraio  2008;  il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14  luglio
2008, n. 121; il decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.  206;  il
decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge  24  novembre
2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dalla prof.ssa Anna Charlotte Kleinschmidt; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo  di  formazione  sotto
indicato; 
  Vista la nota della prefettura di Colonia del 9 febbraio  2009  che
autorizza ad assumere nella scuola secondaria di I grado i candidati,
che  dispongano  dei  requisiti  per  l'insegnamento   nella   scuola
primaria, con la suddetta qualifica  professionale,  ai  sensi  della
cifra 2.3.2 del decreto  attualmente  in  vigore  in  Germania  (Land
Renania); 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del  10
novembre 2008, l'attestato della conoscenza della Lingua  Italiana  -
Livello C2  -  CELI  5  DOC  presso  il  centro  per  la  valutazione
linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post-secondari di durata di almeno quattro  anni,  nonche',  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale datato 8 luglio 2010, prot. n.  5194,
che   subordina   al   superamento   di   misure   compensative,   il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; 
  Vista la nota datata 11 luglio 2011 - prot. n. 12625039471-6 con la
quale  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Sardegna  ha  fatto
conoscere l'esito favorevole della prova  attitudinale  per  la  sola
classe di abilitazione 45/A - Seconda lingua straniera (tedesco); 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale: 
    diploma di istruzione post secondario: «Zeugnis  über  die  Erste
Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe»  rilasciato  dalla
«Staatliches Prüfungsamt für Erste Staatsprüfungen für  Lehrämter  an
Schulen» di Köln (Germania) il 9 novembre 2001. (Primo esame di stato
per l'insegnamento nella scuola primaria che da' accesso  al  secondo
esame di stato); 
    titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite
Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe»  rilasciato  dalla
«Staatliches Prüfungsamt für Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter  an
Schulen» di Düsseldorf (Germania) il 31 gennaio 2004  (Secondo  esame
di  stato  che  da'  l'abilitazione  all'insegnamento  nelle   scuole
primarie, svolto dal 1° gennaio 2002 al 31 gennaio 2004), 
posseduto dalla cittadina tedesca Anna Charlotte Kleinschmidt nata  a
Milano il 22 luglio 1961, come integrato dalle  misure  compensative,
di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  e'
titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della  professione  di
docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  nelle  classi  di
abilitazione: 
  45/A - Seconda lingua straniera (tedesco). 
  2. E' tassativamente esclusa  l'estensione  dell'abilitazione  alla
classe di concorso 46/A -Lingue e civilta' straniere (tedesco); 
  3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo