IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4,  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; 
  Vista l'istanza, corredata dalla relativa  documentazione,  con  la
quale il sig. Spitzer Ralf, nato a Darmstadt (Germania) il giorno  11
maggio 1958, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento  del  titolo
di  «Krankenpfleger»  conseguito  in  Germania  presso   la   Clinica
Ferdinand-Sauerbruch di Wuppertal - Elberfeld in data 28 agosto 1979,
al fine dell'esercizio, in Italia,  dell'attivita'  professionale  di
infermiere; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dal richiedente; 
  Considerato che in data 1° ottobre 1979 il  sig.  Spitzer  Ralf  ha
ricevuto dall'Oberstadtdirektor della Citta' di Wuppertal  -  Ufficio
della  sanita'  il  permesso  conferito  dallo  Stato   tedesco   per
l'esercizio della professione di «Krankenpfleger»; 
  Vista la dichiarazione rilasciata dall'Autorita' competente tedesca
in data 12 agosto 2011 che attesta che  il  titolo  in  possesso  del
richiedente  soddisfa  i  requisiti  previsti  dall'art.   31   della
direttiva 2005/36/CE; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; 
  Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione sulla base  del  coordinamento
delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III,  capo  IV
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo di «Krankenpfleger»  conseguito  in  Germania  presso  la
Clinica Ferdinand-Sauerbruch di Wuppertal  -  Elberfeld  in  data  28
agosto   1979,   con   autorizzazione   ad   esercitare   l'attivita'
professionale di «Krankenpfleger» a partire  dal  giorno  1°  ottobre
1979, dal sig. Spitzer Ralf, nato a Darmstadt (Germania) il giorno 11
maggio 1958, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in  Italia  della
professione di infermiere.