IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. Spitzer Ralf, nato a Darmstadt (Germania) il giorno 11 maggio 1958, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo di «Krankenpfleger» conseguito in Germania presso la Clinica Ferdinand-Sauerbruch di Wuppertal - Elberfeld in data 28 agosto 1979, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di infermiere; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dal richiedente; Considerato che in data 1° ottobre 1979 il sig. Spitzer Ralf ha ricevuto dall'Oberstadtdirektor della Citta' di Wuppertal - Ufficio della sanita' il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenpfleger»; Vista la dichiarazione rilasciata dall'Autorita' competente tedesca in data 12 agosto 2011 che attesta che il titolo in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1 Il titolo di «Krankenpfleger» conseguito in Germania presso la Clinica Ferdinand-Sauerbruch di Wuppertal - Elberfeld in data 28 agosto 1979, con autorizzazione ad esercitare l'attivita' professionale di «Krankenpfleger» a partire dal giorno 1° ottobre 1979, dal sig. Spitzer Ralf, nato a Darmstadt (Germania) il giorno 11 maggio 1958, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.