IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   il   riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421; 
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro  della  salute,
d'intesa con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  l'assegnazione  annuale
delle quote del Fondo sanitario  nazionale  di  parte  corrente  alle
Regioni e Province autonome; 
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale dispone, tra l'altro, che le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia  Giulia
provvedano al finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  nei
rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge  23
dicembre 1994, n. 724 e  dell'art.  1,  comma  144,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, senza alcun  apporto  a  carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge  finanziaria  2007,  i
quali stabiliscono rispettivamente  che  la  misura  del  concorso  a
carico della Regione Siciliana e' pari, per l'anno 2009, al 49,11 per
cento  e  che  la  Regione  Sardegna  dall'anno  2007   provvede   al
finanziamento  del  fabbisogno  complessivo  del  Servizio  sanitario
nazionale sul proprio territorio senza alcun  apporto  a  carico  del
bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 1-ter, comma 17, della legge 3 agosto  2009,  n.  102,
che, tra l'altro,  dispone  che  il  livello  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente  lo  Stato
e'  incrementato  di  67.000.000  di  euro  per  l'anno  2009  e   di
200.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2010 per  il  finanziamento
dei maggiori oneri sostenuti per la  regolarizzazione  dei  cittadini
stranieri extracomunitari occupati in attivita'  di  assistenza  alla
persona e alle famiglie come lavoratori domestici; 
  Considerato che il citato art.  1-ter,  comma  17,  della  legge  3
agosto  2009,  n.  102,  dispone  che  le  predette  risorse  pari  a
67.000.000 di euro per il 2009 vengano ripartite tra  le  Regioni  in
relazione alla presenza  dei  cittadini  extracomunitari  emersi  con
decreto del Ministero della salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista la nota del Ministero della salute n.  27423  del  12  agosto
2010, con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro  della
salute concernente il riparto tra le Regioni delle risorse  previste,
per l'anno 2009, dall'art. 1-ter, comma 17, della legge n.  102/2009,
pari a 67.000.000 di  euro,  proposta  che  esclude  dal  riparto  le
Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le  Province
autonome di Trento e Bolzano e che  prevede  altresi'  l'applicazione
della prevista riduzione del 49,11  per  cento  nei  confronti  della
Regione Siciliana; 
  Considerato che,  nella  detta  proposta  di  riparto,  sono  stati
utilizzati i dati forniti dal Ministero  dell'interno  relativi  alle
istanze di regolarizzazione presentate alla data del 21 gennaio 2010; 
  Vista l'intesa sancita sulla proposta dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano nella  seduta  dell'8  luglio  2010  (Rep.  Atti  n.
101/CSR); 
 
                              Delibera: 
 
  A valere sulle disponibilita' per l'anno 2009, pari a 67.000.000 di
euro, previste dall'art. 1-ter, comma 17, della  legge  n.  102/2009,
per la copertura dei maggiori oneri  connessi  alla  regolarizzazione
dei cittadini stranieri extracomunitari di cui alle  premesse,  viene
ripartita la somma di  64.226.367  euro  tra  le  Regioni  a  statuto
ordinario e la Regione  Siciliana,  alla  quale  viene  applicata  la
prevista riduzione del 49,11 per cento, come da allegata tabella  che
costituisce parte integrante della presente delibera. 
  Il riparto di 64.226.367 euro viene disposto al netto  dell'importo
di 2.773.633 euro che costituisce la  quota  di  partecipazione  alla
spesa sanitaria delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli  Venezia  Giulia,
Sardegna e delle Province autonome di Trento e  Bolzano,  comprensivo
altresi' della citata riduzione applicata alla Regione Siciliana. 
    Roma, 5 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Il segretario: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2011 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  9
Economia e finanze, foglio n. 99