La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) visti, quanto alla tutela ed alla garanzia della liberta', del pluralismo, dell'imparzialita', della completezza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse opinioni nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, gli articoli 3 e 4 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28; gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; e) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni; f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni; g) rilevato che, con nota n. 3987 del 29 luglio 2011, il Ministero dell'interno ha indicato i giorni di domenica 16 e lunedi' 17 ottobre 2011 per lo svolgimento dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della regione Molise e che, con decreto del 4 agosto 2011 del prefetto della Provincia di Campobasso, quale rappresentante dello Stato per i rapporti col sistema delle autonomie, l'elezione in questione e' stata fissata per le medesime date; h) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; i) considerata altresi' la prassi costante della Commissione circa la disciplina delle trasmissioni in periodo elettorale, dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Molise fissata per i giorni 16 e 17 ottobre 2011. 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni. 3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni televisive di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalita' non possono essere attivate senza il consenso della forza politica esistente.