La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, 
  a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla
RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1  e  4
della legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b) visti, quanto alla tutela ed alla garanzia della  liberta',  del
pluralismo, dell'imparzialita', della completezza,  dell'obiettivita'
e della apertura alle diverse opinioni nel  sistema  radiotelevisivo,
nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini  e  donne  nelle
trasmissioni televisive, gli articoli 3 e 4  del  Testo  unico  della
radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31  luglio  2005,
n. 177; l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984,  n.
807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
l'articolo 1 della legge  22  febbraio  2000,  n.  28;  gli  atti  di
indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio,  il  30  luglio
1997 e l'11 marzo 2003; 
  c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive
in periodo elettorale e le relative potesta'  della  Commissione,  la
legge 10 dicembre  1993,  n.  515,  e  le  successive  modificazioni;
nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento  elettorale,
l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; 
  d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n.  28,  recante
disposizioni per la parita'  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione
durante le campagne elettorali e referendarie e per la  comunicazione
politica; 
  e) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per
l'elezione  dei  consigli  delle  regioni  a  statuto  ordinario"   e
successive modificazioni; 
  f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999,  n.  1,  recante
disposizioni concernenti  l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni; 
  g) rilevato che, con nota n. 3987 del 29 luglio 2011, il  Ministero
dell'interno ha indicato i giorni di domenica 16 e lunedi' 17 ottobre
2011 per lo svolgimento dell'elezione  del  Presidente  della  Giunta
regionale e del Consiglio della regione Molise e che, con decreto del
4 agosto 2011 del  prefetto  della  Provincia  di  Campobasso,  quale
rappresentante  dello  Stato  per  i  rapporti  col   sistema   delle
autonomie, l'elezione in questione e' stata fissata per  le  medesime
date; 
  h) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  i) considerata altresi' la prassi costante della Commissione  circa
la disciplina delle trasmissioni in periodo elettorale, 
 
                               dispone 
 
  nei  confronti  della  RAI  Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
 
                               Art. 1 
 
 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni del presente provvedimento si  riferiscono  alla
campagna per l'elezione del Presidente e del Consiglio della  Regione
Molise fissata per i giorni 16 e 17 ottobre 2011. 
  2. Le disposizioni del  presente  provvedimento  cessano  di  avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni. 
  3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni televisive di  cui  al
presente  provvedimento  siano  organizzate  con  modalita'  che   ne
consentano la comprensione anche da  parte  dei  non  udenti.  Per  i
messaggi autogestiti tali modalita' non possono essere attivate senza
il consenso della forza politica esistente.