IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto in particolare, l'articolo 15 della legge n.  240  del  2010,
che prevede la definizione dei settori concorsuali  in  relazione  ai
quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale; 
  Visto in particolare, l'articolo 24 della legge n.  240  del  2010,
che  disciplina  la  figura  del  ricercatore  a  tempo   determinato
rimettendo ai regolamenti universitari, tra l'altro,  la  definizione
delle  relative  procedure  pubbliche  di   selezione   bandite   con
riferimento ad uno specifico settore concorsuale; 
  Visto  in  particolare,  il  comma  3,  lettera  a),  del  predetto
articolo, il quale dispone che  con  apposito  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  sono  stabiliti
modalita', criteri e parametri per  la  valutazione  delle  attivita'
didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei  contratti  triennali
di cui alla medesima disposizione, ai fini della  loro  proroga,  per
una sola volta e per soli due anni; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto il decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121   relativo
all'istituzione del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca svolta  dal
titolare del contratto triennale di cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera a), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  ai  fini  della
eventuale proroga del contratto, per una sola volta e  per  soli  due
anni, avviene con le modalita', i criteri e i  parametri  individuati
dal presente decreto.