IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto in particolare, l'articolo 15 della legge n. 240 del 2010, che prevede la definizione dei settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale; Visto in particolare, l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che disciplina la figura del ricercatore a tempo determinato rimettendo ai regolamenti universitari, tra l'altro, la definizione delle relative procedure pubbliche di selezione bandite con riferimento ad uno specifico settore concorsuale; Visto in particolare, il comma 3, lettera a), del predetto articolo, il quale dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono stabiliti modalita', criteri e parametri per la valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti triennali di cui alla medesima disposizione, ai fini della loro proroga, per una sola volta e per soli due anni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto triennale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della eventuale proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni, avviene con le modalita', i criteri e i parametri individuati dal presente decreto.