IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni; 
  Vista la nota del Rappresentante dello Stato per i rapporti con  il
sistema delle autonomie in Piemonte del 15 giugno 2011, prot. n. Gab.
2011004034, con la quale sono stati trasmessi gli  atti  relativi  al
fascicolo  processuale  n.  32586/10  R.G.N.R.  e   n.   7691/2011GIP
Trevisan, concernenti l'ordinanza emessa il 14 giugno  2011,  con  la
quale il Giudice per le indagini preliminari presso il  Tribunale  di
Torino ha disposto nei confronti dell' Assessore regionale, privo  di
deleghe, della regione Piemonte dott.ssa Caterina Ferrero, la  misura
cautelare  degli  arresti  domiciliari  (art.  284  c.p.p.),  per  le
fattispecie delittuose di cui agli articoli agli  articoli  110,  353
comma 2 c.p., ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata  legge
n. 55/1990; 
  Vista la integrativa nota del  Rappresentante  dello  Stato  per  i
rapporti con il sistema delle autonomie in  Piemonte  del  15  giugno
2011, prot. n. Gab. 2011004034, con la quale viene precisato  che  la
dott.ssa  Caterina  Ferrero,  eletta  Consigliere   regionale   nelle
elezioni del  28  e  29  marzo  2010,  e'  stata  nominata  Assessore
regionale alla Sanita', con  decreto  del  Presidente  della  regione
Piemonte  del  16  aprile   2010,   dimettendosi   dall'incarico   di
Consigliere regionale e che la predetta  ha  svolto  le  funzioni  di
Assessore regionale alla Sanita' della regione Piemonte  fino  al  27
maggio 2011, data in cui ha rimesso le deleghe  al  Presidente  della
regione Piemonte, conservando l'incarico di Assessore sia pure  privo
di deleghe; 
  Visto il telefax del Rappresentante dello Stato per i rapporti  con
il sistema delle autonomie in Piemonte del 16  giugno  2011,  con  il
quale  viene  trasmesso  il  decreto,  datato  15  giugno  2011,  del
Presidente della Giunta della regione Piemonte  contenente  la  presa
d'atto delle  dimissioni  dell'Assessore  dott.ssa  Caterina  Ferrero
dalla carica di componente della Giunta regionale; 
  Considerato che il menzionato art.  15,  comma  4-bis,  dispone  la
sospensione di diritto dalle  cariche  di  «presidente  della  giunta
regionale, assessore e consigliere regionale» quando e' disposta, tra
l'altro,  l'applicazione  della  misura  coercitiva   degli   arresti
domiciliari, ai sensi dell'art. 284 c.p.p ; 
  Considerato che tale disposizione, pur a seguito  degli  interventi
abrogativi operati dall'art. 274 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, recante il  testo  unico  sull'ordinamento  degli  enti
locali,  e'  tuttora  applicabile  nei  confronti  non  soltanto  dei
consiglieri regionali,  ma  altresi'  di  tutti  gli  «amministratori
regionali», come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di  Cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003, anche in considerazione
di quanto previsto dalla lettera rr) del comma l  del  predetto  art.
274; 
  Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge
n. 55/1990 e successive modificazioni sono applicabili  su  tutto  il
territorio nazionale in ragione della loro finalita', secondo  quanto
affermato da ultimo dalla stessa Corte Costituzionale nella  sentenza
n.  25  del  15  febbraio  2002,  laddove  ha  evidenziato  che  tali
disposizioni «...perseguono finalita' di salvaguardia  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli
organi   elettivi,   di   buon   andamento   e   trasparenza    delle
amministrazioni pubbliche...coinvolgendo cosi' esigenze ed  interessi
dell'intera comunita' nazionale connessi a valori  costituzionali  di
rilevanza primaria»; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data del 14 giugno  2011  decorre  la
sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge  n.
55/1990 e successive modificazioni; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza  di  provvedere,  che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato anche nella  citata  sentenza  della  Suprema  Corte  di
Cassazione n. 17020/2003; 
  Sentiti il Ministro per i Rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale ed il Ministro dell'interno. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere  dalla  data  del  14  giugno  2011  e'  accertata   la
sospensione  dell'Assessore,  privo  di  deleghe,  dott.ssa  Caterina
Ferrero  dalla  carica  di  componente  della  Giunta  regionale  del
Piemonte, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della  legge  19  marzo
1990, n. 55,e successive modificazioni. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 
    Roma, 14 luglio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi