IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale Visto il decreto del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Centro Agricoltura Ambiente ''Giorgio Nicoli'' S.r.l.», con sede in via Argini Nord n. 3351 - 40014 Crevalcore (Bologna), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 05431 del 12 marzo 2010; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 25 maggio 2011 presso il Centro «Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l.», con sede in via Argini Nord n. 3351 - 40014 Crevalcore (Bologna); Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 22 giugno 2011; Decreta: Art. 1 1. Il Centro «Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l.», con sede in via Argini Nord n. 3351 - 40014 Crevalcore (Bologna), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95); incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95); fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95); osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': colture arboree; colture erbacee; colture ornamentali; colture orticole; diserbo; entomologia; nematologia; patologia vegetale; produzione sementi.