IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto in  particolare  l'articolo  6,  comma  11,  della  legge  30
dicembre 2010,  n.  240,  ai  sensi  del  quale  «I  professori  e  i
ricercatori a tempo pieno possono svolgere attivita' didattica  e  di
ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di  una  convenzione
tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di  comune
interesse.  La  convenzione  stabilisce   altresi',   con   l'accordo
dell'interessato, le modalita'  di  ripartizione  tra  i  due  atenei
dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e
delle modalita' di valutazione di cui al  comma  7.  Per  un  periodo
complessivamente non superiore a cinque anni  l'impegno  puo'  essere
totalmente  svolto  presso  il  secondo  ateneo,  che  provvede  alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In  tal  caso,  l'interessato
esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il  secondo
ateneo. Ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e  delle
politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'
ripartito in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno in
ciascuno di essi»; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Visto  l'articolo  17  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 1-ter del decreto-legge. 31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 2004, n.266; 
  Visto il D.M. 22 settembre 2010, n.  17,  recante  disposizioni  in
relazione ai «Requisiti necessari dei corsi di studio»; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Convenzioni per lo svolgimento di attivita' didattica 
                  e di ricerca presso altro ateneo 
 
  1. Per  il  conseguimento  di  finalita'  di  interesse  comune  le
universita'  possono  stipulare   convenzioni   per   consentire   ai
professori  e  ricercatori  a  tempo  pieno  di  svolgere   attivita'
didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalita' di
ripartizione dei relativi oneri. 
  2. Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili
fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo
professore o ricercatore. 
  3. Le convenzioni non possono riguardare professori  o  ricercatori
la cui presenza nell'organico  dell'universita'  di  appartenenza  e'
indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza  di  cui
al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. 
  4.  Le  convenzioni  possono  essere  risolte  unilateralmente   da
ciascuna  delle  universita'  firmatarie  per  sopravvenute  esigenze
didattiche o scientifiche entro i termini previsti  per  la  verifica
dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. 
  5. Le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso  di
revoca da parte del professore o ricercatore interessato del  proprio
accordo a svolgere attivita' didattica e di ricerca  presso  l'ateneo
diverso  da  quello  di  appartenenza  ovvero  nel  caso  in  cui  il
professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime
di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo  6,  comma
6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  6. La risoluzione delle convenzioni ai sensi dei commi 4  e  5  del
presente  articolo  ha  effetto  a  far  data  dall'inizio  dell'anno
accademico successivo. 
  7. Per il periodo di durata della convenzione  non  possono  essere
stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore  o
ricercatore ne' avviate procedure per la  copertura  delle  attivita'
ordinariamente poste a suo carico.