IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio  n.
79/117/CEE e n. 91/414/CEE ed in particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011,  n.  545/2011,  n.  546/2011,  n.
547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la  domanda  del  9  dicembre  2009  presentata  dall'Impresa
Agrichem B.V., con sede legale in Oosterhout (Olanda), Koopvaardijweg
9, 4906  CV,  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato FLUXYR 200 EC contenente la sostanza  attiva
fluroxypyr; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Milano  -
MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari  corredati
di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto dell'8 agosto 2001 di  inclusione  della  sostanza
attiva fluroxypyr, nell'Allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 30 novembre 2010 in attuazione  della  direttiva
n. 2000/10/EC della Commissione del 1° marzo 2000; 
  Visto il decreto del  31  luglio  2007  che  modifica  la  data  di
scadenza  della  sostanza  attiva  fluroxypyr,  nell'Allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in
attuazione della direttiva n. 2007/21/EC  della  Commissione  del  10
aprile 2007; 
  Visto il regolamento (EU) 736/2011 di approvazione  della  sostanza
attiva fluroxypyr fino  al  31  dicembre  2021,  in  accordo  con  il
regolamento (EC) 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del
21 ottobre 2009 relativo  all'immissione  sul  mercato  dei  prodotti
fitosanitari, e che implementa il regolamento (EU) 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'Impresa  Agrichem
B.V  a  sostegno  dell'istanza   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data  3  maggio  2011  protocollo  n.
14330 con la quale e' stata richiesta la  documentazione  ed  i  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla data sopra citata; 
  Vista la nota pervenuta in data 27 maggio 2011 da cui  risulta  che
1'Impresa Agrichem B.V. ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'Ufficio per il proseguimento dell'iter di autorizzazione; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto fino al 31 dicembre  2021  data
di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fluroxypyr, fatta
salva la presentazione dei dati  tecnico-scientifici  aggiuntivi  nel
termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Agrichem B.V., con sede legale  in  Oosterhout  (Olanda),
Koopvaardijweg 9, 4906 CV, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il  prodotto  fitosanitario  denominato  FLUXYR   200   EC   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  dicembre  2021,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva fluroxypyr. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  2  del  sopra  citato
regolamento (EU) 736/2011 e di ogni eventuale successivo  adempimento
ed  adeguamento  delle  condizioni  di  autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario, anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle  imprese  estere:  Agrichem  B.V.,
P.O.B. Box 495, 4900 AG, Olanda. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14944. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello