IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  numeri   540/2011,
541/2011,  542/2011,  544/2011,  545/2011,  546/2011,  547/2011,   di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la  domanda  del  4  dicembre  2009  presentata  dall'Impresa
Barclay Chemicals (R & D) Ltd con sede legale in  Dublino  (Irlanda),
Damastown Way, Damastown  Industrial  Park,  Mulhuddart,  diretta  ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato
KALAHARI contenente la sostanza attiva diquat; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanita', per l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della  sostanza
attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, fino al 5 marzo 2011 in attuazione della direttiva 2001/21/CE
della Commissione del 5 marzo 200; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva diquat, nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dalla stessa Impresa  a
sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione   del   proprio   prodotto
fitosanitario D-Quat registrato al n. 14929; 
  Considerato che  l'impresa  sopra  citata  ha  proposto  lo  stesso
Dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo  n.  194/1995,
per la registrazione del prodotto fitosanitario KALAHARI; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 23 giugno 2011, prot. 21111, con
la quale e' stata richiesta  la  documentazione  per  la  conclusione
dell'iter di autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 19 luglio 2011 da cui  risulta  che
l'Impresa  Barclay  Chemicals  (R  &  D)   Ltd   ha   presentato   la
documentazione richiesta dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto fino al 31 dicembre  2015  data
di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Barclay Chemicals (R & D) Ltd con sede legale in  Dublino
(Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial  Park,  Mulhuddart  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato KALAHARI con la composizione e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente  decreto,  lino  al  31  dicembre
2015,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
diquat. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Barclay  Chemicals
Manifacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14927. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello