IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 14 luglio  1965,  n.  963  e  successive  modifiche,
recante disciplina della pesca marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione
della predetta legge; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  luglio  1995   e   successive
modifiche,  concernente  il  rilascio  delle  licenze  di  pesca  per
l'esercizio della pesca marittima; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio  2004,  n.  153,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23  giugno  2004  in  materia  di
pesca marittima; 
  Visto il decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.154  concernente
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto ministeriale  24  maggio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006, concernente le modalita'
di impiego della "ferrettara"; 
  Visto il Reg. (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997, come
successivamente integrato e modificato, relativo alle misure tecniche
per la conservazione delle risorse  della  pesca  ed  in  particolare
l'art. 11-bis, commi 1 e 2, che vietano a qualsiasi nave di tenere  a
bordo o effettuare attivita' di pesca con una o piu'  reti  da  posta
derivanti destinate alla cattura  di  specie  elencate  nell'allegato
VIII dello stesso regolamento, nonche' vietano lo sbarco delle specie
elencate nel suddetto allegato qualora  pescate  con  reti  da  posta
derivanti; 
  Visto il Reg. (CE) n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre
2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1626/94; 
  Visto il Reg. CE n. 1224/2009 del Consiglio del  20  novembre  2009
che istituisce un regime di controllo comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione, dell'8 aprile 2011, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (CE) n. 1224/2009 del  Consiglio  che  istituisce  un
regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
della politica comune della pesca; 
  Ravvisata la necessita' di fissare  nuove  modalita'  tecniche  per
l'utilizzo  dell'attrezzo  "ferrettara"   al   fine   di   assicurare
l'osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca; 
  Ritenuto a tal fine necessario garantire ampia tutela  alle  specie
bersaglio di cui all'allegato VIII del Reg. (CE) n. 894/97, adeguando
a tal fine  la  disciplina  nazionale  inerente  l'uso  dell'attrezzo
"ferrettare"; 
  Sentita la Commissione Consultiva Centrale per  pesca  marittima  e
l'acquacoltura che ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  del  presente   decreto,   l'impiego
dell'attrezzo ferrettara e'  consentito  esclusivamente  entro  le  3
miglia dalla costa.