IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visti i regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  1112/2002  e  n.
2229/2004 che stabiliscono le modalita' attuative della  quarta  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della citata direttiva che comprende anche le sostanze  attive  zolfo
calcico, azadiractina e bromadiolone; 
  Considerato che i Notificanti delle sostanze attive zolfo  calcico,
azadiractina e  bromadiolone  hanno  ritirato  inizialmente  il  loro
sostegno per l'iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che successivamente al ritiro da parte dei Notificanti,
la  Commissione  europea  ha  adottato   la   decisione   2008/941/CE
concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra  cui  le
sostanze  attive  zolfo   calcico,   azadiractina   e   bromadiolone,
nell'allegato I della citata direttiva e la successiva  revoca  delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti  queste  sostanze
attive, entro il 31 dicembre 2010; 
  Considerato che in conformita'  dell'art.  6,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE i Notificanti hanno poi ripresentato ai rispetti
Stati  membri  relatori,  una  nuova  domanda,  correlata  da   studi
aggiuntivi, tesa all'iscrizione dello zolfo calcico,  azadiractina  e
bromadiolone nell'allegato I della  suddetta  direttiva,  secondo  la
procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del  regolamento
(CE) n. 33/2008 della Commissione; 
  Considerato che gli Stati membri relatori  hanno  valutato  i  dati
aggiuntivi presentati dai Notificanti  sulle  sostanze  attive  zolfo
calcico, azadiractina e bromadiolone,  nei  termini  fissati  per  la
procedura accelerata di cui al  regolamento  (CE)  n.  33/2008  della
Commissione, ed hanno redatto una relazione supplementare inviata poi
all'Autorita' Europea per la  Sicurezza  Alimentare  (EFSA)  ed  alla
Commissione europea; 
  Considerato che il progetto di relazione  di  valutazione  iniziale
delle sostanze attive zolfo calcico, azadiractina e bromadiolone,  la
relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorita'  Europea  per
la Sicurezza Alimentare  (EFSA)  sono  stati  esaminati  dagli  Stati
membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la
Catena Alimentare; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che i prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  zolfo
calcico, azadiractina e bromadiolone, soddisfano in linea di  massima
le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della
direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi
in  considerazione  e  specificati  nel  rapporto  di  riesame  della
Commissione; 
  Viste  le  direttive  di  esecuzione   2011/43/UE,   2011/44/UE   e
2011/48/UE della Commissione, concernenti l'iscrizione delle sostanze
attive zolfo calcico, azadiractina  e  bromadiolone  nell'allegato  I
della direttiva  91/414/CEE  e  la  conseguente  cancellazione  delle
medesime sostanze dall'allegato alla decisione 2008/941/CE; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento delle direttive
di esecuzione 2011/43/UE, 2011/44/UE e 2011/48/UE della  Commissione,
con l'inserimento delle sostanze attive zolfo calcico, azadiractina e
bromadiolone nell'allegato I del decreto  legislativo  del  17  marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Ritenuto di dover cancellare  le  sostanze  attive  zolfo  calcico,
azadiractina  e  bromadiolone  dall'elenco  delle   sostanze   attive
riportate  nell'allegato  al  comunicato  del  21  maggio  2009   del
Ministero della salute relativo alla  decisione  2008/941/CE  con  la
quale i  prodotti  fitosanitari  a  base  di  dette  sostanze  attive
dovevano essere revocati entro il 31 dicembre 2010; 
  Ritenuto di dover cancellare  le  sostanze  attive  zolfo  calcico,
azadiractina  e  bromadiolone  dall'elenco  delle   sostanze   attive
riportate nell'allegato  al  comunicato  del  29  dicembre  2010  del
Ministero della salute relativo alla  decisione  2010/455/UE  con  la
quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base  di  detta  sostanza
attiva e' stata differita al 31 dicembre 2011; 
  Considerato che la  valutazione  e  l'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tali sostanze attive,  debbono  tener  conto
anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce  norme  in  materia
ambientale ed in  particolare  per  la  tutela  di  aree  richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea  guida»  del  7
settembre 2010 per quanto riguarda lo smaltimento  delle  scorte  dei
prodotti fitosanitari revocati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. Le sostanze attive zolfo calcico,  azadiractina  e  bromadiolone
sono iscritte, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica e  alle
condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.