IL DIRETTORE GENERALE per le politiche attive e passive del lavoro Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Visto l'accordo governativo del 30 maggio 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Aeroporo di Treviso - AER TRE SPA, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 4 mesi, in favore di un numero massimo di 11 lavoratori operanti presso l'Aeroporto «Antonio Canova» di Treviso che verranno posti in CIGS per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 settembre 2011; Vista l'istanza con la quale la societa' Aeroporo di Treviso - AER TRE SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 11 lavoratori operanti presso l'Aeroporto «Antonio Canova» di Treviso per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 settembre 2011; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 11 lavoratori operanti presso l'Aeroporto «Antonio Canova» di Treviso per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 settembre 2011; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 11 lavoratori operanti presso l'Aeroporto «Antonio Canova» di Treviso della societa' Aeroporo di Treviso - AER TRE SPA, per il periodo 1° giugno 2011 al 30 settembre 2011, Unita': di Treviso - Aeroporto «Antonio Canova». Matricola INPS: 8403894006.