LA COMMISSIONE 
 
  su proposta del Commissario delegato per  il  settore,  avv.  prof.
Nunzio Pinelli, 
 
                              Premesso 
 
  che la MetroCampania NordEst s.r.l. di  Napoli  e'  un'azienda  che
svolge attivita' di trasporto pubblico nella provincia di Napoli; 
  che, in data 26 aprile 2006, la  MetroCampania  NordEst  s.r.l.  di
Napoli con le Segreterie territoriali di Napoli delle  Organizzazioni
sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL,  UGL  e  FAISA  CISAL  hanno
sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero del personale dipendente  dall'azienda,
operante sulla linea Napoli-Giugliano-Aversa; 
  che, in data 16 maggio 2006, prot. n. 4908, il testo  del  predetto
accordo  e'  stato  inviato  alla  Commissione  di  garanzia  per  la
valutazione di idoneita'; 
  che, in data 27 luglio 2011, prot. n. 10995/RU, il  testo  di  tale
accordo e' stato trasmesso  alle  Associazioni  degli  utenti  e  dei
consumatori  per  l'acquisizione  del  relativo   parere   ai   sensi
dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ.
modd.; 
  che, in data 12 agosto 2011, prot. n. 415/2011/PG/mdg, ADICONSUM ha
espresso, al riguardo, parere favorevole; 
  che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna altra delle  predette
Associazioni ha espresso  il  proprio  avviso  in  ordine  al  citato
accordo; 
 
                             Considerato 
 
  che lo sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale  e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e  succ.  modd.,
nonche'  da  una  Regolamentazione  provvisoria   delle   prestazioni
indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n.
02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del
23 marzo 2002, n. 70; 
  che la predetta  Regolamentazione  provvisoria  rinvia  ad  accordi
collettivi aziendali o territoriali, per  la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: 
    dettagliata descrizione del tipo e dell'area  territoriale  nella
quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,  lettera
A); 
    individuazione delle fasce orarie durante le  quali  deve  essere
garantito il servizio completo (art.11, lettera B), 
  nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie  al  fine  di
emanare i regolamenti di servizio (art. 16): 
    i servizi esclusi dall'ambito di  applicazione  della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...); 
    procedure da adottare all'inizio dello sciopero  e  alla  ripresa
del servizio; 
    procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta  la
durata delle fasce; 
    criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi  a  lunga
percorrenza; 
    garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza  e
la protezione degli utenti, dei  lavoratori,  degli  impianti  e  dei
mezzi; 
    eventuali  procedure  da  adottare  per  forme   alternative   di
agitazioni sindacali; 
    in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari  al
trasporto di prodotti energetici di  risorse  naturali,  di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
    individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
    individuazione  dei  servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 15; 
  che  l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce,  anche,  che  «in   via
sperimentale l'area del  bacino  di  utenza  coincidera'  con  l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»; 
  che l'accordo raggiunto tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali
in data 26 aprile 2006 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e succ.
modd.,  nonche'  alla  Regolamentazione  provvisoria  in  ordine   ai
requisiti necessari indicati nel  punto  2  del  «Considerato»  nella
parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve
essere assicurato il servizio completo, nonche' a quelli sulle  altre
modalita' operative da assicurare in occasione di scioperi; 
 
                              Rilevato 
 
  che le fasce orarie durante  le  quali  deve  essere  garantito  il
servizio completo individuate  nell'accordo  oggetto  della  presente
valutazione sono: 
    dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00; 
 
                              Precisato 
 
  che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2  della
legge n. 146 del 1990  e  succ.  modd.,  ma  non  disciplinati  negli
accordi in  esame,  restano  in  vigore  le  regole  contenute  nella
menzionata Regolamentazione provvisoria del settore; 
 
                            Valuta idoneo 
 
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146  del
1990  e  succ.   modd.,   l'accordo   aziendale   sulle   prestazioni
indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del  personale
dipendente dalla azienda  MetroCampania  NordEst  s.r.l.  di  Napoli,
operante sulla linea Napoli-Giugliano-Aversa,  concluso  in  data  26
aprile  2006  con  le  Segreterie  territoriali   di   Napoli   delle
Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL  e  FAISA
CISAL; 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente delibera alla  azienda  MetroCampania
NordEst s.r.l. di Napoli,  alle  Segreterie  territoriali  di  Napoli
delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL,  UGL  e
FAISA CISAL e, per  opportuna  conoscenza,  al  Prefetto  di  Napoli,
nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; 
 
                           Dispone inoltre 
 
la pubblicazione della presente  delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
  Roma, 12 settembre 2011 
 
                                           Il Presidente: Pitruzzella