IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 14 luglio 1965, n.  963  concernente  la  disciplina
della pesca marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639  recante  regolamento  di  esecuzione  della  citata  legge   n.
963/1965; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio  1980  riguardante  le
modalita' per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina
della pesca sportiva e di quella subacquea; 
  Vista il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le
norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la
sicurezza dei pescatori subacquei; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  153  recante
l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio  2004,  n.  154  recante  la
modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94 ed in particolare  l'art.  17  in  materia  di  pesca
sportiva; 
  Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre  2010  concernente  la
rilevazione della consistenza della pesca sportiva  e  ricreativa  in
mare; 
  Ritenuto  necessario,  considerata  la  natura  del  provvedimento,
semplificare l'attivita' di vigilanza e controllo nei  confronti  dei
pescatori  ricreativi  che  in  virtu'  del  tipo  di  attivita'  non
comportano un prelievo significativo sulla risorsa biologica; 
  Ritenuto che nel periodo estivo alcune forma  di  pesca  ricreativa
sono praticate in modo occasionale e che per tali  attivita'  non  e'
opportuno porre in essere misure di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono aggiunti i
seguenti commi 4 e 5: 
    «4. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  ai
pescatori ricreativi che effettuano l'attivita' di pesca da terra; 
    5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno  al  15  settembre  di
ciascun anno sono sospese le attivita' di controllo nei confronti dei
pescatori ricreativi che praticano l'attivita' con imbarcazioni senza
motore o di lunghezza inferiore a sei metri».