Alle Amministrazioni  Centrali  dello
                                Stato 
 
                                e agli Enti di cui all'Elenco n. 1  e
                                n. 2 allegati 
 
                                e, p.c.  alle  altre  Amministrazioni
                                Pubbliche 
 
                                Loro Sedi 
 
Premessa. 
 
   Il conto disponibilita' e' il conto che il Ministero dell'economia
e delle finanze (di  seguito  Ministero)  intrattiene  con  la  Banca
d'Italia, sul quale vengono regolati tutti gli incassi e i  pagamenti
effettuati nell'ambito della tesoreria dello Stato.  La  giacenza  di
tale conto non puo' presentare saldi negativi. 
  L'articolo 47 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  (di  seguito
Legge)  ha  modificato  la  disciplina   del   conto   disponibilita'
prevedendo che con convenzione tra il Ministero e la Banca  d'Italia,
che e' stata attuata con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 29 luglio 2011, venissero stabilite  le  condizioni
di tenuta del conto ed il saldo massimo  su  cui  la  Banca  d'Italia
corrisponde un tasso  di  interesse  di  mercato.  La  liquidita'  in
eccesso rispetto a tale saldo, non sara' piu' remunerata dalla  Banca
d'Italia, come e' avvenuto finora, e dovra' essere pertanto investita
sul mercato. 
  La  riforma  ha  come  immediata  conseguenza  la   necessita'   di
effettuare previsioni dei flussi di  cassa  giornalieri  sempre  piu'
accurate che richiedono una programmazione finanziaria di breve/medio
periodo; cio' al fine di assicurare da  un  lato  la  massimizzazione
della  redditivita'  degli   impieghi,   dall'altro   la   liquidita'
sufficiente per il servizio della tesoreria statale. 
  L'articolo 46 della Legge, come  modificato  dall'articolo  22  del
decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, e il  decreto  di  attuazione
del Ministero del 13 luglio 2011 (di seguito D.M.), pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2011, hanno previsto  obblighi
di comunicazione  a  carico  delle  amministrazioni  che  movimentano
flussi finanziari nell'ambito della  tesoreria  statale  ritenuti  di
importo significativo. Per rendere cogenti le disposizioni sono state
previste sanzioni a carico dei soggetti tenuti alla comunicazione  in
caso di mancata ottemperanza dell'obbligo. 
 
1. Finalita' 
 
  La presente circolare, adottata ai sensi dell'articolo 4 del  D.M.,
ha la  finalita'  di  fornire  alle  amministrazioni  interessate  le
modalita' operative per la trasmissione delle previsioni  dei  flussi
di cassa. 
 
2. Ambito di applicazione e tempistica (articolo  1  D.M.  13  luglio
  2011: Programmazione finanziaria dei Ministeri) 
 
  I dirigenti titolari dei centri di  responsabilita'  amministrativa
(CdR)  sono  tenuti  ad  inviare  telematicamente  al   Ministero   -
Dipartimento della Ragioneria Generale  dello  Stato,  attraverso  lo
schema  fornito   dalla   presente   circolare   (Allegato   A),   la
programmazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1  del  D.M.  cosi'
strutturata: 
    comunicazione   annuale:   le   previsioni   relative    all'anno
successivo, a partire dall'anno 2012, dovranno pervenire entro il  31
dicembre  dell'anno  precedente  a  partire  dal  31  dicembre   2011
(articolo 1 comma 2). Le previsioni relative all'ultimo trimestre del
2011 (ottobre-dicembre 2011) dovranno  essere  inviate  entro  il  10
ottobre 2011; 
    comunicazione mensile riferita al bimestre: l'aggiornamento delle
previsioni dei pagamenti per il mese in corso e per quello successivo
dovranno essere inviate entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal
mese di novembre 2011 (articolo 1 comma 3). 
  Ciascun  CdR  dovra'  individuare  al  suo  interno   il   soggetto
responsabile  su  cui  gravera'  l'onere  della  trasmissione   delle
comunicazioni. 
  Saranno  oggetto  di  comunicazione  sia  i  pagamenti  di   natura
ricorrente che non ricorrente; per pagamenti di natura ricorrente  si
intendono quelli effettuati dalle amministrazioni  ripetutamente  nel
corso di piu' esercizi finanziari con scadenze previste  da  norme  o
obbligazioni giuridiche. 
  A titolo non esaustivo  si  elencano  alcune  tipologie  rientranti
nella fattispecie dei pagamenti ricorrenti: 
    stipendi e competenze accessorie 
    altre spese di funzionamento 
    rate di ammortamento di prestiti (capitale e interessi) 
    pagamenti relativi a contratti di servizio e di programma 
    trasferimenti  dal  bilancio  dello  Stato   ad   amministrazioni
pubbliche 
    contributi a imprese e ad altri soggetti privati. 
  Relativamente ai pagamenti di natura non ricorrente, si fa presente
che gli stessi, pur non  avendo  una  cadenza  prevista  da  leggi  o
obbligazioni giuridiche, dovranno essere oggetto di comunicazione nel
caso in cui siano comunque prevedibili e pianificabili. 
  Lo schema allegato  (Allegato  A)  deve  essere  compilato,  per  i
pagamenti che superano 50 milioni sul singolo capitolo, come segue: 
    nel  campo  denominazione  deve  essere  indicato:  lo  Stato  di
Previsione Appendice (SPA), il codice del  CdR  e  la  corrispondente
denominazione; 
    nel campo  n.  capitolo  deve  essere  indicato  il  capitolo  di
bilancio sul quale viene effettuato il pagamento; 
    nel campo  piano  di  gestione  deve  essere  indicato  il  piano
gestionale; 
    nel campo importo deve  essere  indicato  l'importo  espresso  in
migliaia di euro; 
    nel campo modalita'/tipo titolo deve essere indicato lo strumento
di effettuazione  del  pagamento  utilizzando  le  opzioni  previste:
ordine di pagamento (OP), ordine di  accreditamento  su  contabilita'
speciale (OA/CS), ordine di accreditamento su contabilita'  ordinaria
(OA/CO), ordine di accreditamento su contabilita' ordinaria -  titolo
di spesa secondaria (OA/COII), conto sospeso (CSO), anticipazione  di
tesoreria (AT), ruolo di spesa fissa (RSF), nota di imputazione (NI),
altro (A). 
  Per le anticipazioni di tesoreria andra'  utilizzato  l'Allegato  A
valorizzando solamente i campi importo, modalita'/tipo titolo (AT)  e
data. 
  Nel caso di emissione di ordini di accreditamento  su  contabilita'
ordinaria  (OA/CO),  la  comunicazione  da  parte  dei   CdR   dovra'
prevedere,  oltre  agli  elementi   identificativi   dell'ordine   di
accreditamento, anche informazioni, se disponibili, sul  titolo/i  di
spesa secondaria,  di  qualsiasi  importo;  per  i  titoli  di  spesa
secondaria  andranno  valorizzati  i  campi  importo,  modalita'/tipo
titolo, selezionando l'opzione OA/COII  e  data,  indicando  la  data
effettiva del pagamento; 
    nel campo  giorno,  mese,  anno  deve  essere  indicata  la  data
presunta di  pagamento  nel  caso  di  comunicazione  annuale  (o  se
disponibile quella effettiva nel caso in cui si conosca con  certezza
la  scadenza  del  pagamento:  per  esempio  nel  caso  di  rate   di
ammortamento/stipendi) e quella di emissione del  titolo  per  quella
mensile riferita al bimestre.  Nel  caso  in  cui  al  momento  della
comunicazione non sia determinabile la  scadenza  del  pagamento,  il
dirigente responsabile deve comunque indicare una data  di  emissione
presunta; 
    nel campo natura deve essere indicata la natura del pagamento  se
ricorrente o non ricorrente; 
    nel campo tipo destinatario deve essere indicato se  trattasi  di
beneficiario interno o esterno alla tesoreria; 
    nel campo destinatario: 
      se il tipo destinatario e'  interno  deve  essere  indicato  il
numero del conto di tesoreria; 
      se il tipo destinatario e' esterno (ad es.  su  conti  correnti
bancari)   deve   essere   indicata   sinteticamente   la    pubblica
amministrazione beneficiaria oppure genericamente  "soggetto  esterno
PA"; 
    nel campo note potranno essere  aggiunte  ulteriori  informazioni
che si ritengano utili fornire, quali ad esempio vincoli, adempimenti
propedeutici al pagamento, condizioni sospensive, ecc. 
  Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di compilare uno
o piu' campi dello schema allegato (Allegato  A),  sara'  cura  della
stessa darne specifica nel campo note. 
  Si precisa che, nel caso in cui la gestione dei fondi stanziati  su
alcuni capitoli di spesa venga affidata dai Ministeri competenti alle
Agenzie Fiscali ovvero ad altri enti ed amministrazioni pubbliche, le
comunicazioni previste  dall'articolo  1  del  D.M.  dovranno  essere
comunque effettuate dai Ministeri (CdR), sulla base dei dati  forniti
dalle amministrazioni che gestiscono  i  capitoli  stessi  compilando
l'Allegato A. 
  Al fine di un ordinato e concreto monitoraggio degli andamenti  dei
flussi di cassa, gli ordini di pagare e gli ordini di  accreditamento
- ad esclusione di quelli relativi a spese obbligatorie, ivi  incluse
quelle derivanti da obblighi comunitari ed  internazionali  -  devono
pervenire agli Uffici centrali del bilancio  (UCB)  entro  il  7  del
mese, fermo restando in ogni caso il termine di  30  giorni  previsto
per il controllo di regolarita' amministrativa  e  contabile  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
  Si precisa che le comunicazioni di  cui  all'Allegato  A,  dovranno
essere inviate contemporaneamente anche al competente UCB. 
  Si ribadisce, ai  sensi  dell'articolo  1  comma  6  del  D.M.  che
l'obbligo  di   comunicazione   si   riferisce   ai   pagamenti   che
cumulativamente superino nel mese l'importo di 50 milioni a carico di
un singolo capitolo di spesa ovvero relativamente a pagamenti  aventi
la stessa natura economica, indipendentemente dallo strumento con cui
viene effettuato il pagamento (mandato, anticipazioni  e  sospesi  di
tesoreria); in questo caso,  non  andranno  valorizzati  i  campi  n.
capitolo, piano di gestione e data ma andra' riportata nel campo note
la natura economica del pagamento. 
  Si rammenta che le movimentazioni sui conti correnti  di  tesoreria
che abbiano ad oggetto le erogazioni di risorse proprie alle regioni,
devono essere comunicate utilizzando l'Allegato B  indicando  il  CdR
nel campo denominazione ente e rispettando i tempi  di  comunicazione
previsti per l'invio del suddetto Allegato B. 
 
3. Ambito di applicazione e tempistica (articolo  2  D.M.  13  luglio
  2011: Programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche) 
 
  I  conti  correnti  di  tesoreria   di   cui   sono   titolari   le
amministrazioni interessate alle comunicazioni di cui all'articolo  2
del D.M., sono  individuati  negli  elenchi  allegati  alla  presente
circolare (Elenchi 1 e 2). Gli elenchi sono stati  predisposti  sulla
base di una rilevazione sui  conti  di  tesoreria  (base  dati  2010)
effettuata sui sistemi informatici del Dipartimento della  Ragioneria
Generale dello Stato secondo i criteri indicati nell'articolo 2 comma
2 del D.M. 
  I titolari dei  conti  correnti  di  tesoreria,  individuati  negli
elenchi allegati, sono tenuti ad inviare telematicamente al Ministero
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  attraverso  lo
schema  fornito   dalla   presente   circolare   (Allegato   B),   la
comunicazione  mensile  relativa   ai   movimenti   finanziari   (sia
prelevamento che versamento)  previsti  per  il  mese  successivo,  a
partire dal mese di settembre 2011 (relativamente al mese di ottobre)
entro il 25 di  ogni  mese.  Ogni  settimana  entro  la  giornata  di
venerdi',  deve  essere  comunicato  l'aggiornamento  riferito   alla
settimana successiva. Non sono oggetto di comunicazione i prelievi  e
i versamenti sul conto derivanti da movimenti interni alla  tesoreria
statale (girofondi e movimenti da/verso il bilancio dello Stato). 
  I titolari dei conti  correnti  di  tesoreria,  non  inclusi  negli
elenchi 1 e 2 allegati alla  presente  circolare,  che  prevedono  di
effettuare operazioni di importo superiore ai 30 milioni  giornalieri
(articolo  2  comma  4  del  D.M.),   sono   tenuti   comunque   alla
comunicazione di cui allo schema previsto all'Allegato B. 
  Nel caso in cui le  amministrazioni  non  abbiano  previsto  alcuna
movimentazione in un determinato  periodo,  sono  tenute  ad  inviare
comunque la comunicazione con importo zero. 
  Le amministrazioni  titolari  dei  conti  dovranno  individuare  il
soggetto responsabile su  cui  gravera'  l'onere  della  trasmissione
delle comunicazioni. 
  Lo schema allegato (Allegato B) deve essere compilato come segue: 
    nel campo denominazione ente deve essere indicata  sinteticamente
la denominazione dell'ente titolare del conto/conti di tesoreria; 
    nel  campo  numero  conto  deve   essere   indicato   il   numero
identificativo  del  conto  di  tesoreria  sul  quale   si   effettua
l'operazione; 
    nel campo sezione deve essere indicato il  numero  della  sezione
della Banca d'Italia presso la quale e' aperto il conto;  tale  campo
non  andra'  valorizzato  nel  caso   di   comunicazioni   cumulative
riferibili a piu' sezioni; 
    nel campo tipologia deve essere indicato se si tratta  di:  conto
corrente (CC), contabilita' speciale (CS) o contabilita' speciale  di
tesoreria unica (TU); 
    nel campo movimento deve essere  indicato  se  si  tratta  di  un
prelevamento o di un versamento; 
    nel campo importo deve  essere  indicato  l'importo  espresso  in
migliaia di euro; 
    nel campo  giorno,  mese,  anno  deve  essere  indicata  la  data
presunta di  prelevamento  o  versamento  (o  se  disponibile  quella
effettiva nel caso in cui si conosca con certezza il giorno)  per  la
comunicazione  mensile  e  quella  effettiva  per  la   comunicazione
settimanale; 
    nel campo note potranno essere  aggiunte  ulteriori  informazioni
che si ritiene utile fornire, quali ad esempio  vincoli,  adempimenti
propedeutici al pagamento, condizioni sospensive, ecc. 
  Nel caso in cui i titolari dei  conti  correnti  di  tesoreria  non
siano in grado di compilare uno o piu' campi  dello  schema  allegato
(Allegato B), sara' cura degli stessi darne specifica nel campo note. 
  Per gli enti previdenziali ed Equitalia S.p.A. (di  cui  all'elenco
1) le comunicazioni devono riguardare esclusivamente i  prelievi  dai
conti e, come stabilito nell'articolo 2  comma  3  del  D.M.,  devono
riferirsi non  alla  singola  sezione  o  sede  territoriale,  bensi'
all'importo complessivo giornaliero relativo a ciascun conto corrente
di  tesoreria  intestato  all'ente.   Si   precisa   che   gli   enti
previdenziali dovranno  inviare  i  dati  distinguendo  fra  la  voce
"Pensioni" e "Altro" fornendone la specifica nel campo note. 
 
4. Modalita' di trasmissione delle informazioni 
 
  Nelle more della predisposizione di una piattaforma informatica che
permettera'  l'inserimento  dei  dati  via  internet,  l'invio  delle
comunicazioni dovra' avvenire tramite posta elettronica  secondo  gli
schemi allegati alla presente circolare (Allegati A e B) che verranno
forniti  in  formato  excel  scaricabile  dal   sito   internet   del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
  L'oggetto del messaggio di posta elettronica che  accompagnera'  la
trasmissione  delle  comunicazioni,  deve   riportare   la   dicitura
"Programmazione finanziaria dei Ministeri"  per  i  soggetti  di  cui
all'articolo  1  del  D.M.  e   "Programmazione   finanziaria   delle
Amministrazioni Pubbliche" per i soggetti di cui all'articolo  2  del
D.M. 
  L'indirizzo di posta elettronica  da  utilizzare  e'  il  seguente:
rgs.monitoraggio@tesoro.it 
  Per  informazioni  e  quesiti  e'  possibile  inviare  segnalazioni
indicando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica la dicitura
"Quesito"   al   seguente    indirizzo    di    posta    elettronica:
rgs.monitoraggio@tesoro.it 
 
5. Disposizioni finali 
 
  Al fine di consentire alle amministrazioni di adeguare  la  propria
attivita' di programmazione finanziaria  alle  nuove  esigenze  e  al
Ministero di testare ed  eventualmente  migliorare  le  modalita'  di
raccolta delle informazioni giornaliere, e' previsto  un  periodo  di
sperimentazione di diciotto mesi.  In  questo  periodo  di  tempo  le
sanzioni per la mancata comunicazione telematica  delle  informazioni
di stima dei pagamenti e  dei  movimenti  giornalieri  sui  conti  di
tesoreria, non sono applicate per i primi 150 giorni (a  partire  dal
1° agosto 2011) e ridotte del 50 per cento per il rimanente periodo. 
  Si precisa  che  le  scadenze  indicate  nella  presente  circolare
dovranno essere spostate al primo  giorno  lavorativo  successivo  se
coincidenti con  la  giornata  di  sabato,  domenica  e  festivi,  ad
eccezione delle comunicazioni previste per  il  venerdi'  che  devono
essere anticipate alla prima giornata lavorativa utile. 
  A partire dal mese di ottobre, i titolari dei conti correnti aperti
presso la tesoreria centrale dello  Stato  non  sono  piu'  tenuti  a
comunicare all'IGEPA i dati  relativi  alla  previsione  mensile  dei
prelevamenti,  secondo  i  tempi  e  le  modalita'  stabiliti   dalla
circolare RGS  n.  41  del  29  settembre  2003.  Le  amministrazioni
titolari di conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale  dello
Stato, inserite negli elenchi 1 e  2,  e  quelle  non  incluse  negli
elenchi 1 e 2 ma che prevedono di effettuare  operazioni  di  importo
superiore ai 30 milioni  giornalieri,  sono  tenute  a  rispettare  i
termini  e  le  modalita'  di  comunicazione  delle   operazioni   di
prelevamento e versamento previsti dalla presente circolare. Nulla e'
innovato,  invece,  circa  le  modalita'  e  i   termini   di   invio
all'I.GE.P.A. - Ufficio XII,  delle  richieste  di  prelevamento  dei
fondi dagli stessi conti correnti. 
  Sara' cura del Ministero - Dipartimento della  Ragioneria  Generale
dello  Stato  comunicare  eventuali  revisioni  degli  elenchi  delle
amministrazioni pubbliche allegati alla presente  circolare,  nonche'
l'avvio della procedura informatica per l'invio telematico dei dati. 
    Roma, 19 settembre 2011 
 
                           Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio