IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1,
e l'art. 8, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della  salute  animale  -Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale  alle  istanze  di  autorizzazione  provvisoria   di   prodotti
fitosanitari  contenenti  sostanze  attive  la   cui   decisione   di
completezza, ai sensi  dell'art.  6,  paragrafo  3,  della  direttiva
91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 201l, continuano  ad
applicarsi,  ex  art.  80  del   Regolamento   (CE)   1107/2009,   le
disposizioni della direttiva medesima; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico n. 790/2009 della Commissione del 10
agosto   2009   e   scientifico,   relativi   alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 20 ottobre 2009 presentata dall'Impresa Nissan
Chemical Europe S.A.R.L., con  sede  legale  in  Parc  d'Affaires  de
Crecy-2-rue Claude Chappe, 69370  St-Didier-au  Mont-d'Or  (Francia),
diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi  dell'art.
8, comma 1 del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  del
prodotto fitosanitario denominato NC-226 WG  contenente  le  sostanze
attive amisulbrom e mancozeb; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva mancozeb, nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194, fino al 30 giugno 2016, in  attuazione  della  direttiva
2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005; 
  Vista  la  decisione  2007/669/CE  della  Commissione   dell'Unione
Europea in data 15 ottobre 2007 «che riconosce in linea di massima la
conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista
di  un  eventuale  inserimento  della  sostanza   attiva   amisulbrom
nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa
all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  il   Centro   Internazionale   per   gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo 194/95; 
  Vista la valutazione  dell'Istituto  Scientifico  sopra  citato  in
merito    alla    documentazione    tecnico-scientifica    presentata
dall'Impresa medesima a sostegno dell'istanza di  autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi, da presentarsi entro 12 mesi dalla notifica del  presente
decreto; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 20 giugno 2011  prot.  n.  20764
con  la  quale  e'  stata  richiesta  la  documentazione  ed  i  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla notifica del presente decreto; 
  Vista la nota pervenuta in data 14 luglio 2011 da cui  risulta  che
l'Impresa  medesima  ha  presentato   la   documentazione   richiesta
dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in Sanblight; 
  Ritenuto di autorizzare provvisoriamente il prodotto  fitosanitario
in questione per un periodo di tre anni in attesa  della  conclusione
dell'esame comunitario della sostanza attiva amisulbrom, fatta  salva
la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel  termine
sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre
(3)  anni,  il  prodotto  fitosanitario   denominato   Sanblight   e'
provvisoriamente autorizzato per l'immissione in commercio, ai  sensi
dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto, a nome l'Impresa Nissan Chemical  Europe  S.A.R.L.,
con sede legale in Parc  d'Affaires  de  Crecy-2-rue  Claude  Chappe,
69370 St-Didier-au Mont-d'Or (Francia). 
  La  succitata  Impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 1-5-10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese  estere:  SBM  in  Beziers
(Francia); Taminco N.V. in Gent (Belgio). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14890. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello