IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 8, comma
1, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed  in  particolare  l'art.  80,  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate - General (DGSANCO) nella riunione del comitato
permanente della catena alimentare e della  salute  animale  -Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale  alle  istanze  di  autorizzazione  provvisoria   di   prodotti
fitosanitari  contenenti  sostanze  attive  la   cui   decisione   di
completezza, ai sensi  dell'art.  6,  paragrafo  3,  della  direttiva
91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano  ad
applicarsi,  ex  art.  80  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  le
disposizioni della direttiva medesima; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 6 marzo 2009 presentata dall'impresa  Chemtura
Italy S.r.l., con sede legale in  Latina  Scalo  (Latina),  via  Pico
della  Mirandola  n.  8,   diretta   ad   ottenere   l'autorizzazione
provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, del prodotto  fitosanitario  denominato  «Crusoe»
contenente la sostanza attiva ipconazole; 
  Vista la decisione 2008/20/CE  della  Commissione  europea  del  20
dicembre 2007 «che riconosce in linea di massima la  conformita'  del
fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale
inserimento della sostanza attiva ipconazole  nell'Allegato  I  della
direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione   in
commercio di prodotti fitosanitari»; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Milano  -
MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari  corredati
di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Vista la valutazione  dell'istituto  scientifico  sopra  citato  in
merito    alla    documentazione    tecnico-scientifica    presentata
dall'impresa  Chemtura  Italy  S.r.l.  a  sostegno  dell'istanza   di
autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 5 agosto 2011 prot. n. 26352 con
la quale e' stata richiesta  la  documentazione  per  la  conclusione
dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; 
  Vista la nota pervenuta in data 13 agosto 2011 da cui  risulta  che
l'impresa  medesima  ha  presentato   la   documentazione   richiesta
dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in «Rancona 15 ME»; 
  Ritenuto di autorizzare provvisoriamente il prodotto  fitosanitario
in questione per un periodo di tre anni, in attesa della  conclusione
dell'esame comunitario della sostanza attiva ipconazole; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre
(3) anni, l'impresa Chemtura Italy S.r.l., con sede legale in  Latina
Scalo (Latina) - via Pico della Mirandola n. 8,  e'  provvisoriamente
autorizzata ad immettere in commercio, ai sensi dell'art. 8, comma  1
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,   il   prodotto
fitosanitario denominato RANCONA 15 ME, con la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il   prodotto   e'   confezionato    nelle    taglie    da    litri
20-50-100-200-500-1000. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'impresa Chemtura Italy S.r.l., in Latina Scalo (Latina). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14816. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile etichetta con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello