IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 4, comma
1,  concernente  «Condizioni   per   l'autorizzazione   di   prodotti
fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
Commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 9  agosto  2008  presentata  dall'impresa  «W.
Neudorff GmbH KG»,  con  sede  legale  in  An  der  Muhle  3-D-31860,
Emmerthal  (Germania),  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del
prodotto fitosanitario denominato  «Ferrox»  contenente  la  sostanza
attiva fosfato ferrico; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanita', per l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 9 agosto 2002  di  inclusione  della  sostanza
attiva fosfato ferrico, nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, fino al  31  ottobre  2011  in  attuazione  della
direttiva 2001/87/CE della Commissione; 
  Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che proroga l'iscrizione  nel
suddetto allegato I  di  alcune  sostanze  attive,  tra  cui  fosfato
ferrico, fino al 31 dicembre 2015, in attesa che siano finalizzate le
valutazioni delle informazioni supplementari richieste  ai  fini  del
rinnovo dell'iscrizione, in  attuazione  della  direttiva  2010/77/UE
della Commissione del 10 novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica   presentata   dall'impresa   «W.
Neudorff GmbH KG»  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 1° luglio 2011, prot. n.  22061,
con  la  quale  e'  stata  richiesta   la   documentazione   per   il
completamento dell'iter autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta in data 18 luglio 2011 da cui  risulta  che
l'impresa  medesima  ha  presentato   la   documentazione   richiesta
dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in «Sluxx»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Sluxx»  fino  al  31  dicembre
2015 data di scadenza  dell'iscrizione  in  allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  della  sostanza  attiva  fosfato
ferrico; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa «W. Neudorff GmbH KG», con sede legale in  An  der  Muhle
3-D-31860, Emmerthal  (Germania),  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato   SLUXX   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva fosfato  ferrico  nell'allegato
I. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardante la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,250 - 0,500 - 1  -
1,5 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento della impresa estera «W.  Neudorff  GmbH
KG» in D 21337 Luneburg, Germania. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14764. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello