IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3,  e
4 e l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  21  del   succitato   decreto
legislativo che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei
titoli di formazione; 
  Vista l'istanza, corredata della relativa  documentazione,  con  la
quale  la  Sig.ra  Yvonne  Görges,  cittadina  tedesca,   chiede   il
riconoscimento  del  titolo  di  «Physiotherapeutin»  conseguito   in
Germania presso la «Berufliche  Schule  am  Klinikum  Neubrandenburg»
Scuola professionale dell'ospedale "Policlinico di Neubrandenburg" di
Neubrandenburg  (Germania),  in  data  6   luglio   1998,   al   fine
dell'esercizio,   in   Italia,   dell'attivita'   professionale    di
«Fisioterapista»; 
  Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento  di
un titolo identico a quello per il quale e'  stato  gia'  provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16,  comma
5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Germania con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo in questione; 
  Ritenuto  che  la  formazione  della  richiedente   non   necessita
dell'applicazione di misure compensative; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito  in  Germania  in  data  6
luglio  1998,  presso  la   la   «Berufliche   Schule   am   Klinikum
Neubrandenburg» Scuola professionale  dell'ospedale  "Policlinico  di
Neubrandenburg" di Neubrandenburg (Germania), con  autorizzazione  ad
esercitare l'attivita' professionale di «Physiotherapeutin» a partire
dal giorno  1°  agosto  1998,  dalla  Sig.ra  Yvonne  Görges  nata  a
Bergen/Rügen (Germania) il giorno  1º  marzo  1977,  e'  riconosciuto
quale titolo abilitante  per  l'esercizio  in  Italia  dell'attivita'
professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94). 
  Il presente decreto,  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  6,  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206  sara'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 16 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi