IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei  vini,in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010 n.61; 
  Vista la richiesta presentata  dalla  Organizzazione  di  categoria
Coldiretti di  Asti  per  conto  dei  produttori  interessati,  fatta
propria dalla Regione Piemonte, intesa ad ottenere il  riconoscimento
della denominazione di origine controllata «Calosso» e l'approvazione
del relativo disciplinare di produzione dei vini; 
  Visto il parere favorevole della Regione Piemonte  sull'istanza  di
cui sopra; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda  di  riconoscimento
della denominazione di origine controllata «Calosso» e  del  relativo
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 193 del 20 agosto 2011; 
  Considerato non sono pervenute, nei termini e  nei  modi  previsti,
istanze o controdeduzioni  da  parte  degli  interessati  avverso  il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta   la   necessita'   di   dover   pertanto   procedere   al
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  «Calosso»
ed all'approvazione del disciplinare di produzione dei relativi  vini
in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  riconosciuta  la  denominazione  di   origine   controllata
«Calosso» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,  il
relativo disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione di origine controllata «Calosso»  e'  riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del  presente  articolo,
le cui disposizioni entrano in  vigore  a  decorrere  dalla  campagna
vendemmiale 2011/2012.