IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed  in  particolare  l'art.  80,  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002  di  recepimento  della
direttiva 2001/99/CE della commissione del 20 novembre 2001, relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
glifosate; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  26
marzo  2002  che  indica   il   30   giugno   2012   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della
direttiva 2010/77/UE della commissione  del  10  novembre  2010,  che
proroga la scadenza dell'iscrizione  in  allegato  I  della  sostanza
attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le  istanze  presentate  dalle  imprese  titolari  intese  ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo CHA 4521 conforme all'allegato III del  citato  decreto
legislativo  n.  194/1995,  relativo  al  prodotto  fitosanitario  di
riferimento «Glyfo Ultra», presentato dall'impresa Cheminova A/S  che
ne ha concesso specifico accesso; 
  Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla
modifica  di  composizione  in  adeguamento  alla  composizione   del
prodotto di riferimento oggetto degli studi costituenti il  fascicolo
di all III sopra indicato, nonche' l'autorizzazione all'estensioni di
impiego presentate dalle imprese titolari  per  alcuni  dei  prodotti
fitosanitari di cui trattasi, e indicate  nell'allegato  al  presente
decreto; 
  Considerato  che  l'imprese  titolari  delle   autorizzazioni   dei
prodotti fitosanitari di cui  trattasi  hanno  ottemperato  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002,  nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva glifosate; 
  Considerato che la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo CHA  4521,  ottenuta  dal  Centro  internazionale  per  gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di  ri-registrare
i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino  al  31  dicembre  2015,
alle nuove condizioni di impiego e  con  eventuale  adeguamento  alla
composizione del prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 0024639 in data 22  luglio
2011 con la  quale  e'  stata  richiesta  all'impresa  Cheminova  A/S
titolare del dossier la documentazione ed i dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi indicati  dal  sopracitato  centro  da  presentarsi  entro
dodici mesi dalla data della medesima; 
  Viste le note con le quali le imprese titolari delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di
scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva   glifosate,   i
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente  decreto  alle
condizioni  definite  alla  luce  dei  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194
sulla base del fascicolo CHA 4521 conforme all'All. III; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  glifosate,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati, con la  nuova  composizione,  alle  condizioni  e  sulle
colture indicate nelle  rispettive  etichette  allegate  al  presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La commercializzazione e  l'impiego  delle  scorte  giacenti,  sono
consentiti secondo le seguenti modalita': 
    8 mesi, a decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
    12  mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'imprese interessate e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello