IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e al normativa tecnica Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, di attuazione della direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 2, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attivita' di valutazione della conformita' alla direttiva 2009/48/CE previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo per gli organismi gia' titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313; Vista l'istanza del 3 agosto 2011, con la quale l'organismo CST S.r.l., gia' notificato per la direttiva 88/378/CEE, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformita' dei giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE; Acquisite le integrazioni documentali relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva e fermi restando i requisiti gia' accertati in sede di rilascio della precedente autorizzazione; Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE; Decreta: Art. 1 1. L'organismo notificato CST S.r.l. con sede in via E. Salgari, 10 - 41123 Modena, e' autorizzato ad effettuare la valutazione di conformita' della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE. 2. La valutazione e' effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e secondo le procedure di cui ai moduli B e C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 3. L'autorizzazione ha validita' provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo e' tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento - ACCREDIA - ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva.