IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3924 del 18 febbraio 2011, n. 3925 del 23 febbraio 2011, n. 3933  del
13 aprile 2011 e n. 3934 del 21 aprile 2011; 
  Visto il decreto n. 2206 di rep. del 6 maggio 2011 del  commissario
delegato ai sensi dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 con  il  quale  il  dott.  Nicola
Dell'Acqua, direttore dell'ufficio rischi idrogeologici  e  antropici
del Dipartimento della protezione civile, e' stato nominato  soggetto
attuatore  per  il  compimento  di  tutte   le   attivita'   previste
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3934  del
18 febbraio 2011, in materia ambientale, nei contesti delle isole  di
Lampedusa e Linosa, connesse all'emergenza in rassegna; 
  Vista la nota del  20  settembre  2011  dell'Ufficio  circondariale
marittimo di Lampedusa, con la quale si sottolinea la  necessita'  di
procedere urgentemente alla rimozione delle  imbarcazioni  utilizzate
dai  migranti  ed  ormeggiate  presso  il  molo  Favaloro   a   causa
dell'aggravarsi della situazione di massima  emergenza  e  criticita'
nel porto di Lampedusa, anche  in  relazione  agli  avversi  fenomeni
meteorologici che hanno  interessato  l'isola  nei  giorni  17  e  18
settembre 2011; 
  Considerato che dalla nota sopra citata si  evince,  altresi',  che
alcune imbarcazioni,  situate  in  prossimita'  dell'imboccatura  del
porto, versano in uno stato precario di galleggiabilita' e in ragione
di cio' potrebbero inficiare  l'agibilita'  dello  stesso  con  gravi
conseguenze sotto il profilo  della  sicurezza  della  navigazione  e
portuale; 
  Ravvisata la necessita' di provvedere in termini di somma urgenza a
tutte le attivita' volte alla rimozione  ed  allo  smaltimento  delle
suddette imbarcazioni; 
  Tenuto conto che, a seguito della dichiarazione di emergenza di cui
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  12
febbraio 2011, con le ordinanze di protezione civile sopra  enumerate
si  e'  gia'  provveduto  a  definire  il  quadro  derogatorio  della
normativa di riferimento, con particolare riguardo alle  disposizioni
del  decreto  legislativo  n.  163/2006,   sicche',   rispetto   alle
menzionate  situazioni   di   forza   maggiore,   devesi   provvedere
all'adozione di un'ulteriore ordinanza volta ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose ai  sensi  dell'art.  5,
comma 3, della legge n. 225/1992; 
  Considerata l'ineludibile esigenza di pianificare compiutamente  il
percorso amministrativo e negoziale che  deve  compiere  il  soggetto
attuatore di cui al richiamato decreto n. 2206 di rep. del  6  maggio
2011, per  conseguire,  senza  ritardo  alcuno,  la  rimozione  e  lo
smaltimento  delle  imbarcazioni  di  cui  trattasi,  tenuto   conto,
oltretutto,  dell'impossibilita'  di  altrimenti   provvedere   senza
pregiudicare   interessi   pubblici   fondamentali   afferenti   alla
incolumita'  della  collettivita'  interessata   e   garantendo   gli
essenziali parametri della sicurezza della  navigazione  e  portuale,
nonche' la tutela delle matrici ambientali marine; 
  Sulla proposta del Capo del dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Soggetto attuatore di cui al decreto n. 2206 di  rep.  del  6
maggio 2011, citato in premessa, provvede all'affidamento, in termini
di somma urgenza, del servizio  di  messa  in  sicurezza,  rimozione,
trasporto,  demolizione  e  recupero/smaltimento  delle  imbarcazioni
sopracitate, ormeggiate nel  porto  di  Lampedusa,  all'impresa  gia'
aggiudicataria della procedura negoziata senza pubblicazione di bando
di gara, indetta con decreto n. 2282 di rep. dell'11 maggio 2011  del
commissario delegato, ai  sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, nel  rispetto  dei
termini e delle condizioni di cui alla lettera di  commessa  n.  1524
del 1° giugno 2011. 
  2. Il soggetto attuatore  di  cui  al  comma  1  si  avvale,  senza
ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   dell'Ufficio
circondariale  marittimo  di  Lampedusa  per  l'individuazione  delle
imbarcazioni  in  precarie   condizioni   di   galleggiabilita'   che
necessitano di rimozione. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  ordinanza,
nel limite massimo di euro 200.000,00, si  provvede  a  valere  sulle
risorse stanziate ai sensi dell'art. 6, comma 1,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011. 
  La presente ordinanza verra' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 settembre 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi