IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»; Considerato che la citata legge n. 10/2011 ha, tra l'altro, integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilita', in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non e' stato modificato o integrato dalla citata legge n. 10/2011; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13 giugno 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008, n. 3791 del 15 luglio 2009 e n. 3939 del 7 maggio 2011, relative al contesto di criticita' nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) connesso alle condizioni di dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi alla Strada provinciale 99-bis, nonche' la nota del commissario delegato prot. 398 del 26 luglio 2011; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 e n. 3734 del 16 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota del Presidente della Regione autonoma della Sardegna in data 13 luglio 2011; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3916 del 30 dicembre 2010, nonche' la nota del 2 agosto 2011 della Regione Piemonte; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" e la nota del Prefetto di Messina in data 27 aprile 2011; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative al fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si e' provveduto a dettare i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilita' sismica, ed in particolare l'art. 1 della citata ordinanza che al comma 3, lettera b), ed al comma 4 prevede che ciascuna amministrazione dello Stato trasmetta al Dipartimento della protezione civile un ulteriore piano degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 2004; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e n. 3932 del 7 aprile 2011, nonche' la nota del commissario delegato per l'emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe in data 15 giugno 2011; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3867 del 20 aprile 2010 e n. 3878 del 13 maggio 2010, recanti disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco, nonche' le note del Presidente della Regione Lombardia - Commissario delegato in data 16 giugno e 12 settembre 2010; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 26 settembre 2007, e successive modificazioni, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007» e la richiesta in data 11 agosto 2011 del Commissario delegato; Considerato che, al fine di fornire ai cittadini presenti a New York durante il passaggio dell'uragano Irene, la necessaria assistenza, il Ministero degli affari esteri, con nota del 6 settembre 2011, ha ravvisato la necessita' di comunicare ai connazionali presenti nella citta' alcune informazioni utili ed i numeri dedicati del Consolato generale di New York cui rivolgersi 24 ore su 24 per segnalare eventuali situazioni di pericolo o di emergenza; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, n. 3839 del 12 gennaio 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, nonche' la nota del sindaco del Comune di San Giuliano di Puglia in data 14 settembre 2011; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3465 del 6 ottobre 2005, recante: «Revoca della complessiva somma di euro 23.035.039,61 concessa per interventi connessi a calamita' naturali», con cui, tra l'altro, e' stata revocata al Comune di Agnone, in provincia di Isernia, la somma di euro 44.874,90; Considerato che si rende necessario riassegnare al citato Comune di Agnone il predetto importo di euro 44.874,90 per consentire la conclusione del procedimento amministrativo, relativamente ai lavori di consolidamento e sistemazione dei dissesti in atto nella frazione di Villacanale - 3° stralcio esecutivo - realizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991; Visti l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, la nota del 6 luglio 2011 della Regione siciliana, la nota del 18 agosto 2011 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e la nota n. 0095885 in data 8 settembre 2011 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; Sulla proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Il Prefetto di Foggia - Commissario delegato provvede al compimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative di carattere amministrativo e contabile necessarie alla chiusura della gestione commissariale di cui all'ordinanza n. 3594 di cui al comma 1. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi della contabilita' speciale n. 3325 istituita ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per gli adempimenti da porre in essere ai sensi del comma 1 non e' riconosciuto alcun compenso a favore del commissario delegato e del personale operante presso la struttura commissariale.