IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: «Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e  di  interventi
urgenti in materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
famiglie»; 
  Considerato che  la  citata  legge  n.  10/2011  ha,  tra  l'altro,
integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,
prevedendo  che  le   ordinanze   adottate   in   conseguenza   della
dichiarazione dello  stato  d'emergenza  sono  emanate  di  concerto,
relativamente agli aspetti di natura  finanziaria,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, che prevede la possibilita', in capo al Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad  evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a  persone  o  cose,  non  e'
stato modificato o integrato dalla citata legge n. 10/2011; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3594 del 13 giugno 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008, n. 3791 del  15
luglio 2009 e n. 3939 del 7 maggio  2011,  relative  al  contesto  di
criticita' nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) connesso  alle
condizioni di dissesto  idrogeologico  dei  versanti  limitrofi  alla
Strada provinciale 99-bis, nonche' la nota del  commissario  delegato
prot. 398 del 26 luglio 2011; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3711 del 31 ottobre 2008 e n. 3734 del 16 gennaio 2009  e  successive
modifiche ed integrazioni,  nonche'  la  nota  del  Presidente  della
Regione autonoma della Sardegna in data 13 luglio 2011; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3891 del 4 agosto 2010 e n. 3916 del 30  dicembre  2010,  nonche'  la
nota del 2 agosto 2011 della Regione Piemonte; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606
del 28 agosto  2007,  recante  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile dirette a fronteggiare lo  stato  di  emergenza  in  atto  nei
territori delle regioni Lazio, Campania,  Puglia,  Calabria  e  della
Regione siciliana in  relazione  ad  eventi  calamitosi  dovuti  alla
diffusione di incendi e  fenomeni  di  combustione"  e  la  nota  del
Prefetto di Messina in data 27 aprile 2011; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502
del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative  al  fondo
per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri istituito ai sensi dell'art.  32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», con la quale si e'  provveduto  a  dettare  i
criteri per l'utilizzo dei finanziamenti destinati ad  interventi  di
competenza statale finalizzati alla  riduzione  della  vulnerabilita'
sismica, ed in particolare l'art. 1 della  citata  ordinanza  che  al
comma  3,  lettera  b),  ed  al  comma   4   prevede   che   ciascuna
amministrazione  dello  Stato   trasmetta   al   Dipartimento   della
protezione civile un ulteriore piano degli interventi di  adeguamento
o miglioramento sismico di cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  b),
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376  del
2004; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675  del  28
maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio  2009,
n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre  2009,  n.  3829
del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio  2010,  n.  3886  del  9
luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e  n.  3932  del  7  aprile
2011, nonche'  la  nota  del  commissario  delegato  per  l'emergenza
brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e  zone
limitrofe in data 15 giugno 2011; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3867 del 20 aprile 2010  e  n.  3878  del  13  maggio  2010,  recanti
disposizioni urgenti di protezione civile dirette  a  fronteggiare  i
danni conseguenti agli eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno
colpito le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco, nonche' le note
del Presidente della Regione Lombardia - Commissario delegato in data
16 giugno e 12 settembre 2010; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621
del  26  settembre  2007,  e   successive   modificazioni,   recante:
«Interventi urgenti di protezione civile  diretti  a  fronteggiare  i
danni conseguenti agli eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno
colpito parte del territorio  della  Regione  Veneto  nel  giorno  26
settembre 2007» e la richiesta in data 11 agosto 2011 del Commissario
delegato; 
  Considerato che, al fine di fornire ai  cittadini  presenti  a  New
York  durante  il  passaggio  dell'uragano   Irene,   la   necessaria
assistenza,  il  Ministero  degli  affari  esteri,  con  nota  del  6
settembre  2011,  ha  ravvisato  la  necessita'  di   comunicare   ai
connazionali presenti nella citta' alcune  informazioni  utili  ed  i
numeri dedicati del Consolato generale di New York cui rivolgersi  24
ore su 24  per  segnalare  eventuali  situazioni  di  pericolo  o  di
emergenza; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, e  successive
modifiche ed integrazioni, n. 3839 del 12 gennaio 2010, n. 3880 del 3
giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, nonche' la nota  del  sindaco
del Comune di San Giuliano di Puglia in data 14 settembre 2011; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3465
del 6 ottobre 2005, recante: «Revoca della complessiva somma di  euro
23.035.039,61 concessa per interventi connessi a calamita' naturali»,
con cui, tra l'altro, e' stata  revocata  al  Comune  di  Agnone,  in
provincia di Isernia, la somma di euro 44.874,90; 
  Considerato che si rende necessario riassegnare al citato Comune di
Agnone il predetto  importo  di  euro  44.874,90  per  consentire  la
conclusione del procedimento amministrativo, relativamente ai  lavori
di consolidamento e sistemazione dei dissesti in atto nella  frazione
di Villacanale - 3° stralcio esecutivo  -  realizzati  ai  sensi  del
decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile  n.
476 del 12 aprile 1991; 
  Visti l'art. 14 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, la  nota  del  6  luglio  2011
della Regione siciliana, la nota del 18 agosto 2011 del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
la nota n. 0095885 in data 8 settembre 2011  del  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze; 
  Sulla proposta del Capo del dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  Prefetto  di  Foggia  -  Commissario  delegato  provvede  al
compimento, entro e non oltre  il  31  dicembre  2011,  di  tutte  le
iniziative di carattere amministrativo e  contabile  necessarie  alla
chiusura della gestione commissariale di cui all'ordinanza n. 3594 di
cui al comma 1. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario  delegato  e'
autorizzato  ad  avvalersi  della  contabilita'  speciale   n.   3325
istituita  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,   dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13  giugno  2007  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  3. Per gli adempimenti da porre in essere ai sensi del comma 1  non
e' riconosciuto alcun compenso a favore del  commissario  delegato  e
del personale operante presso la struttura commissariale.