IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n.197, recante il regolamento di organizzazione del  Ministero  dello
sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia
di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visti in particolare gli articoli 7 e  21-quater,  comma  2,  della
citata legge a 241/90; 
  Visto il decreto del direttore generale  della  Direzione  generale
delle piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello
sviluppo economico n. 384/2011 del 14 luglio 2011  con  il  quale  la
Societa' cooperativa EDIL  -  TEL  con  sede  in  Grosseto  (  codice
fiscale:  00996090536  )  e'  stata  posta  in  liquidazione   coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. ed  i  sigg.ri:
Niccolo' Persiani, Avv. Paolo Ferrera ed il prof. avv. Stefano  Vinti
ne sono stati nominati commissari liquidatori; 
  Vista la nota del 4 agosto 2011, pervenuta in data 10 agosto  2011,
nella quale il legale rappresentante della Societa' cooperativa  EDIL
- TEL  ha  informato  questa  direzione  generale  che  Tribunale  di
Grosseto, con provvedimento del 5 luglio 2011, ha ammesso la Societa'
cooperativa EDIL -  TEL  con  sede  in  Grosseto  alla  procedura  di
concordato preventivo ai sensi degli  articoli  160  e  seguenti  del
regio decreto 16.3.1942, n. 267, nominando giudice  delegato  il  dr.
Vincenzo Pedone e Commissario giudiziale il dr. Gabriele Baccetti  ed
ha avanzato istanza di  autotutela  nei  confronti  del  decreto  del
direttore generale della Direzione generale  delle  piccole  e  medie
imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico n.
384/2011 del 14 luglio 2011 con il quale la Societa' cooperativa EDIL
- TEL con sede in Grosseto e'  stata  posta  in  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.; 
  Considerato che il provvedimento ministeriale e' stato  assunto  in
data 14 luglio 2011, successivamente  alla  delibera  dell'ammissione
della la Societa' cooperativa EDIL - TEL con sede  in  Grosseto  alla
procedura di concordato preventivo del  5  luglio  2011  della  quale
questa Direzione generale non era stata informata; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 171 del citato regio  decreto,
e' stata ordinata la convocazione della adunanza dei creditori per il
giorno 29 settembre 2011; 
  Ritenuto opportuno provvedere, ai sensi dell'art. 21-quater,  comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla sospensione dell'efficacia
del decreto direttoriale n. 384/2011 del 14.7.2011 con  il  quale  la
Societa' cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto e'  stata  posta
in   liquidazione   coatta   amministrativa   ai   sensi    dell'art.
2545-terdecies c.c. ed  i  sigg.ri:  Niccolo'  Persiani,  avv.  Paolo
Ferrera ed  il  prof  avv.  Stefano  Vinti  ne  sono  stati  nominati
commissari liquidatori; 
  Considerato che sussistono particolari esigenze  di  celerita'  del
procedimento di cui all'art. 7, primo comma, della legge 241/1990, in
quanto,  ai  sensi  dell'art.  168  del  citato  regio  decreto,   e'
necessario che non intervengano atti di disposizione  del  patrimonio
in attesa della pronuncia giudiziale  sulla  proposta  di  concordato
preventivo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'esecutivita' del decreto del direttore generale  della  Direzione
generale delle piccole  e  medie  imprese  ed  enti  cooperativi  del
Ministero dello sviluppo economico n. 384/2011 del 14 luglio 2011 con
il quale la Societa' cooperativa EDIL - TEL con sede in  Grosseto  e'
stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi  dell'art.
2545-terdecies c.c. ed  i  sigg.ri:  Niccolo'  Persiani,  avv.  Paolo
Ferrera ed  il  prof  avv.  Stefano  Vinti  ne  sono  stati  nominati
commissari liquidatori e'  sospesa,  ai  sensi  dell'art.  21-quater,
comma 2, della legge 7 agosto  1990,  n.241,  fino  alla  data  della
pronuncia  giudiziale  sulla  proposta   di   concordato   preventivo
avanzata, ai sensi degli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dalla Societa' cooperativa EDIL - T'EL. 
  Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi  al  competente
tribunale amministrativo, ovvero in  via  straordinaria  dinnanzi  al
Presidente della Repubblica. 
    Roma, 15 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Esposito