IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visti i decreti  di  attuazione,  finora  emanati,  dalla  predetta
legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina  il  settore
agricolo e forestale; 
  Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1995 con il quale e'  stata
riconosciuta la  indicazione  geografica  tipica  dei  vini  «Maremma
toscana» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione
e successive modifiche; 
  Visti i  successivi  decreti  ministeriali  22  novembre  1995,  26
febbraio 1996 e 22 gennaio 1998 con  i  quali  sono  state  apportate
modifiche alla indicazione geografica dei vini «Maremma toscana»; 
  Vista la domanda dell'Associazione produttori vitivinicoli toscani,
presentata  in  data  22  luglio  2009,   intesa   ad   ottenere   il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini
«Maremma toscana»  e  l'approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Visto, sulla sopra citata domanda, l'avviso  favorevole  comunicato
della regione Toscana; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a Grosseto  il  15  aprile  2011,  con  la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni  ed  aziende
vitivinicole; 
  Visto il parere favorevole espresso del Comitato nazionale  per  la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 20 e  21
aprile  2011,  sulla  citata  domanda  e  la  proposta  del  relativo
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Maremma toscana», pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  160  del  12  luglio
2011. 
  Viste  le  istanze  e  controdeduzioni  avverso  il  citato  parere
presentate entro i termini prescritti dagli interessati; 
  Visto il  parere  del  citato  Comitato  nazionale  espresso  nella
riunione dell'14  e  15  settembre  2011  sulle  predette  istanze  e
controdeduzioni; 
  Ritenuto pertanto di dover  procedere,  in  conformita'  ai  citati
pareri espressi dal predetto Comitato  nazionale,  al  riconoscimento
della  DOC  «Maremma  toscana»  ed  all'approvazione   dei   relativi
disciplinari di produzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Maremma toscana» ed e' approvato,  nel  testo  annesso  al  presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione di origine controllata  «Maremma  toscana»,  e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel disciplinare di  produzione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a  decorrere
dalla campagna vendemmiale 2011/2012. 
  3. La indicazione geografica tipica dei vini «Maremma  toscana»  di
cui al decreto ministeriale 9 ottobre  1995  e  successive  modifiche
deve intendersi revocata a decorrere  dalla  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  fatti  salvi  tutti  gli  effetti  sino  ad   ora
determinati.