Premessa. 
    Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo  all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che  abroga  le  direttive  79/117/CEE  e
91/414/CEE del Consiglio, entrato in vigore il 14 dicembre  2009,  e'
applicabile dal 14 giugno 2011. 
    In proposito, la scrivente Direzione generale  ha  provveduto  ad
emanare «Indicazioni operative  per  l'applicazione  del  regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  21
ottobre 2009» con una nota datata 14 giugno  2011,  consultabile  sul
sito di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it 
    Con specifico riguardo all'iscrizione delle sostanze  attive,  la
direttiva 91/414/CEE prevedeva che, una volta concluso  positivamente
l'iter   valutativo   comunitario   delle   medesime,   l'inserimento
nell'allegato  I,  avvenisse  attraverso  l'emanazione  di  direttive
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
    Le  suddette  direttive   comunitarie,   recepite   con   decreti
ministeriali, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, riportavano le seguenti indicazioni: 
      a) il periodo d'iscrizione della sostanza attiva; 
      b) i tempi  previsti  per  la  presentazione,  da  parte  delle
Imprese richiedenti, della necessaria documentazione; 
      c)  i  tempi  previsti  per  l'adozione,  da  parte  di  questo
Ministero,  dei  provvedimenti  necessari  ad  adeguare  i   prodotti
fitosanitari  alle  nuove  condizioni   stabilite   dalla   normativa
comunitaria; 
      d)  il  periodo   concesso   per   la   commercializzazione   e
l'utilizzazione  dei  prodotti  fitosanitari  revocati  perche'   non
supportati dalla necessaria documentazione o risultati  non  conformi
al termine delle verifiche tecnico-amministrative nelle diverse  fasi
di adeguamento. 
    A  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  (CE)   n.
1107/2009, le sostanze attive sono approvate  a  livello  comunitario
con regolamenti immediatamente applicabili in tutti gli Stati  membri
e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   non
richiedendo pertanto l'emanazione di ulteriori provvedimenti  interni
di recepimento. 
    In proposito, si riportano le seguenti indicazioni operative. 
Indicazioni operative. 
    La scrivente Amministrazione, al fine  di  garantire  la  massima
divulgazione di detti regolamenti comunitari  di  approvazione  o  di
esclusione delle sostanze attive, provvedera' a  dare  notizia  della
loro emanazione sul portale del Ministero della salute assicurando le
informazioni di seguito riportate: 
      1)  la  data  di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea del regolamento di  approvazione  della  sostanza
attiva; 
      2) la data di  applicazione  del  regolamento  di  approvazione
della sostanza attiva, che corrisponde  al  limite  temporale,  entro
cui,  le  imprese  interessate,  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari, devono presentare, in alternativa: 
        a) un fascicolo che soddisfi, i requisiti  relativi  ai  dati
stabiliti dalle norme  precedentemente  applicabili  all'allegato  II
della direttiva 91/414/CEE  e  che  ora  figurano  nell'allegato  del
regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, 
        b)  l'autorizzazione  rilasciata  da   altro   titolare   per
l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui al
punto a) Lettera di accesso (LoA); 
      3) il periodo - corrispondente ai 6 mesi successivi  alla  data
di applicazione del regolamento di approvazione della sostanza attiva
- entro cui l'Amministrazione deve verificare che: 
        a)  i  prodotti  fitosanitari  in  questione  rispettino   le
limitazioni e le condizioni di cui all'allegato  del  regolamento  di
approvazione della sostanza attiva,  escluse  quelle  della  parte  B
della  colonna  relativa  alle  disposizioni  particolari  di   detto
allegato, 
        b) i titolari delle autorizzazione di  prodotti  fitosanitari
contenenti la sostanza attiva approvata posseggano o possano accedere
ad un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell'allegato II  della
direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell'allegato del regolamento
(UE) n. 544/2011 della Commissione; 
e  provvedere   all'emanazione   dei   provvedimenti   amministrativi
necessari per l'adeguamento dei  prodotti  fitosanitari  (Fase  I  di
ri-registrazione provvisoria); 
      4)   il   periodo   di   smaltimento   scorte   concesso,   per
commercializzare le scorte dei prodotti fitosanitari revocati: 
        a) per mancata presentazione della necessaria  documentazione
oppure revocati, 
        b)  perche'  non  conformi   al   termine   delle   verifiche
tecnico-amministrative di cui al punto 3); 
        la stessa  Amministrazione  provvedera'  a  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana gli elenchi dei prodotti
fitosanitari revocati; 
      5)  la  data  di  presentazione  -  due  anni  dopo  quella  di
applicazione del regolamento stesso di  approvazione  della  sostanza
attiva - dei fascicoli, da parte delle Imprese interessate,  titolari
delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari;  detti  fascicoli
devono soddisfare: 
        a)  i  requisiti  relativi  ai  dati  stabiliti  dalle  norme
precedentemente  applicabili   all'allegato   III   della   direttiva
91/414/CEE che ora figurano nell'allegato  del  regolamento  (UE)  n.
545/2011; 
        b) i requisiti relativi ai dati contenuti nella parte B della
colonna sulle disposizioni specifiche dell'allegato I al  regolamento
di approvazione della sostanza attiva; 
      6)   il   periodo   di   smaltimento   scorte   concesso    per
commercializzare le scorte dei prodotti fitosanitari i  cui  titolari
delle autorizzazioni, non hanno ottemperato, nei modi e nei tempi,  a
quanto richiesto al punto 5); la stessa Amministrazione provvedera' a
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   Italiana
l'elenco dei prodotti fitosanitari revocati; 
      7)  la  data  -  corrispondente  a  4  anni  dopo  la  data  di
applicazione del regolamento di approvazione della sostanza attiva  -
entro cui, la scrivente Amministrazione deve  terminare  il  riesame,
dei fascicoli presentati, in conformita' ai principi uniformi di  cui
all'art. 29,  paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  e
provvedere all'emanazione dei provvedimenti amministrativi  necessari
per   l'adeguamento   dei   prodotti   fitosanitari   (Fase   II   di
ri-registrazione definitiva  -  fino  alla  scadenza  della  sostanza
attiva); 
      8) il periodo di smaltimento concesso per  commercializzare  le
scorte dei prodotti fitosanitari risultati non  conformi  al  termine
del  riesame,  di  cui  al  punto  5);  la   stessa   Amministrazione
provvedera' a pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana l'elenco dei prodotti revocati. 
    Tutte  le  informazioni,  sopra  elencate  saranno  inserite   in
un'apposita tabella «in progress» il cui fac-simile allegato,  e'  da
intendersi quale parte integrante del presente comunicato. 
    La pubblicazione della tabella sul portale  del  Ministero  della
salute - «http://www.salute.gov.it/fitosanitari» -  avra'  valore  di
notifica in ordine alle modalita' e  ai  termini  perentori  entro  i
quali le Imprese titolari di registrazioni di prodotti fitosanitari a
base  della  sostanza  attiva  approvata,  dovranno  adempiere   alle
prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria. 
    Il presente comunicato  sara'  pubblicato  sia  sul  portale  del
Ministero della salute che nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
      Roma, 2 ottobre 2011 
 
                                          Il direttore generale       
                                       per l'igiene e la sicurezza    
                                    degli alimenti e della nutrizione 
                                                 Borrello