IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il D.M. 1° marzo 2006,  n.  111,  concernente  la  disciplina
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle  corse
dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai  sensi  dell'art.
1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione delle convenzioni tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla  raccolta  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore
nazionale e quota fissa; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   3194   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed  eventi  non  sportivi  da  parte
della societa' Eredi Vindigni di Vindigni Giorgio  &  C.  S.a.s.  nei
locali siti in Via Colombo, 68-70, Scicli (RG); 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  3  agosto
1998, n. 288; 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), delle citate  convenzioni  il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese  anche  «nel  caso  di  mancato
versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita'  stabilite
dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di  gioco,
nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse  a  quota
fissa»; 
  Vista la nota prot. n. 2011/25842/Giochi/SCO del 4 luglio 2011  con
la quale il predetto Concessionario e' stato invitato, ai fini  della
regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta
unica e del canone di concessione per gli anni 2007-2008-2009-2010  e
2011,  previa  sospensione   del   collegamento   dal   Totalizzatore
nazionale; 
  Considerato che con nota n.  2011/30115/Giochi/SCO  del  27  luglio
2011 e' stato comunicato, ai sensi e per  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive
modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento  di  decadenza
della concessione e la sospensione del collegamento dal Totalizzatore
nazionale, come previsto dal citato art. 17, comma 2,  lettera  d)  e
comma  7,  a  motivo  della  grave  posizione   debitoria   derivante
dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme  dovute  in
applicazione  delle  disposizioni  vigenti  indicata  nei   prospetti
allegati  alla  suindicata  nota  con  l'invito  a  provvedere,  alla
regolarizzazione di detta posizione debitoria; 
  Considerato che il Concessionario  in  questione,  a  fronte  della
medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti
ai fini della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha
fornito alcuna giustificazione; 
 
                               Dispone 
 
per  motivi  indicati  in  premessa   ed   ai   fini   della   tutela
dell'interesse erariale, la decadenza: 
  della convenzione di concessione n. 3194 per la commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse
dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la  societa'  Eredi
Vindigni di Vindigni Giorgio & C. S.a.s., con sede  legale  in  Corso
Mazzini, 197 - Scicli (RG). 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 settembre 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri