IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
 
                            d'intesa con 
 
 
                            IL DIRETTORE 
                     DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto il comma 21 dell'art. 23 del predetto decreto, con il  quale,
a decorrere dall'anno 2011, per le autovetture e per gli  autoveicoli
per  il  trasporto  promiscuo  di   persone   e'   stata   introdotta
un'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro
per   ogni   chilowatt   di   potenza   del   veicolo   superiore   a
duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate  del  bilancio
dello Stato; 
  Ritenuta la necessita' e  l'urgenza  di  emanare  il  provvedimento
attuativo previsto dal citato art. 23, con il quale sono  individuati
modalita' e termini per il  pagamento  di  detta  addizionale,  anche
diverse da quelle attualmente  utilizzate  per  il  versamento  delle
tasse automobilistiche regionali, che  garantiscano  la  destinazione
delle somme al bilancio dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Soggetti tenuti al pagamento 
 
  1. A decorrere dal 2011 sulle  autovetture  e  autoveicoli  per  il
trasporto promiscuo di  persone  e  cose,  con  potenza  superiore  a
duecentoventicinque chilowatt, e' dovuta l'addizionale erariale sulle
tasse  automobilistiche,  introdotta  dall'art.  23,  comma  21,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. Per l'anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio
2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, risultino proprietari, usufruttuari,  acquirenti  con  patto  di
riservato  dominio,  ovvero  utilizzatori  a  titolo   di   locazione
finanziaria,  dal  pubblico  registro   automobilistico,   ai   sensi
dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953,  convertito
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi  le  caratteristiche
elencate al comma precedente. 
  3. Per gli anni 2012 e successivi al pagamento sono  tenuti  coloro
che, alla scadenza del termine utile per  il  pagamento  della  tassa
automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle  finanze
18  novembre  1998,  n.  462,  risultino  proprietari,  usufruttuari,
acquirenti con patto di  riservato  dominio,  ovvero  utilizzatori  a
titolo   di   locazione   finanziaria,    dal    pubblico    registro
automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge  30  dicembre
1982, n. 953, convertito dalla legge 28  febbraio  1983,  n.  53,  di
autovetture e autoveicoli per il trasporto  promiscuo  di  persone  e
cose, aventi le caratteristiche elencate al comma 1. 
  4. In caso di prima immatricolazione, l'addizionale di cui al comma
1 e'  dovuta  in  misura  integrale,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998,
n. 462.