IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto il comma 21 dell'art. 23 del predetto decreto, con il quale, a decorrere dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e' stata introdotta un'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare il provvedimento attuativo previsto dal citato art. 23, con il quale sono individuati modalita' e termini per il pagamento di detta addizionale, anche diverse da quelle attualmente utilizzate per il versamento delle tasse automobilistiche regionali, che garantiscano la destinazione delle somme al bilancio dello Stato; Decreta: Art. 1 Soggetti tenuti al pagamento 1. A decorrere dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, e' dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, introdotta dall'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. Per l'anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma precedente. 3. Per gli anni 2012 e successivi al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma 1. 4. In caso di prima immatricolazione, l'addizionale di cui al comma 1 e' dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462.