IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto  2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei  vini,in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio volontario per la  tutela
e la valorizzazione dei vini a DOC dell'isola di Pantelleria e  dalla
Confederazione italiana agricoltori di Trapani intesa ad ottenere  la
modifica degli articoli 5, 6 e 7 del disciplinare di  produzione  dei
vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria»,
«Passito di Pantelleria» e «Pantelleria»; 
  Visto il parere favorevole della Regione siciliana sull'istanza  di
cui sopra; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata  domanda  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Moscato di  Pantelleria»,  «Passito  di  Pantelleria»  e
«Pantelleria», pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  193  della
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011; 
  Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti
istanze o controdeduzioni  da  parte  degli  interessati  avverso  il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Moscato di  Pantelleria»,  «Passito  di  Pantelleria»  e
«Pantelleria» in conformita' al  parere  espresso  dal  sopra  citato
Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli articoli 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini  a
denominazione  di  origine  controllata  «Moscato  di   Pantelleria»,
«Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» riconosciuto con decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1971  e  successive  modifiche,
sono modificati cosi' come riportato nel testo  annesso  al  presente
decreto, le cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire  dalla
campagna vendemmiale 2011/2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 ottobre 2011 
 
                                         Il capo dipartimento: Alonzo